Art. 2766 C.C. – (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

)

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2766 c.c. riconosce ai coeredi un privilegio speciale sugli immobili ereditari per i crediti derivanti dalla divisione del patrimonio ereditario. La norma tutela il coerede che nella divisione ha vantato crediti verso gli altri coeredi a titolo di conguaglio, collazione o rimborso di spese sostenute nell'interesse comune.

Privilegio dei coeredi

Il privilegio dei coeredi si esercita sugli immobili caduti in successione per garantire i crediti sorti in occasione o in conseguenza della divisione ereditaria: 1) il credito di conguaglio, quando un coerede riceve beni di valore superiore alla propria quota e deve corrispondere il conguaglio in denaro; 2) i crediti per collazione di donazioni ricevute in vita dal de cuius; 3) i crediti per rimborso di spese sostenute per la conservazione o l'amministrazione della massa ereditaria. Il privilegio grava sull'immobile ereditario assegnato al coerede debitore.

La funzione della norma è quella di evitare che la divisione ereditaria disperda le garanzie per i crediti di conguaglio: senza il privilegio, il coerede creditore sarebbe un creditore chirografario del coerede debitore. Il privilegio lo abilita invece a soddisfarsi sull'immobile ereditario con prelazione rispetto ai creditori personali dell'assegnatario che abbiano iscritto ipoteca successivamente.

Profili applicativi

Il privilegio dei coeredi è rilevante nelle divisioni giudiziali complesse, soprattutto quando l'eredità comprende immobili di valore disomogeneo e i conguagli sono significativi. L'avvocato che assiste un coerede creditore deve verificare l'esistenza e la capienza del privilegio sull'immobile assegnato, e valutare l'opportunità di richiedere l'iscrizione di ipoteca giudiziale a ulteriore garanzia della propria posizione.

In sintesi

L'art. 2766 c.c. attribuisce ai coeredi un privilegio sugli immobili ereditari per i crediti di conguaglio, collazione e rimborso sorti in occasione della divisione ereditaria. Il privilegio grava sull'immobile assegnato al coerede debitore e garantisce al coerede creditore una posizione preferenziale rispetto ai creditori personali dell'assegnatario.