Art. 2766 C.C. – (ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime
Testo della norma
)
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2766 c.c. riconosce ai coeredi un privilegio speciale sugli immobili ereditari per i crediti derivanti dalla divisione del patrimonio ereditario. La norma tutela il coerede che nella divisione ha vantato crediti verso gli altri coeredi a titolo di conguaglio, collazione o rimborso di spese sostenute nell'interesse comune.
Privilegio dei coeredi
Il privilegio dei coeredi si esercita sugli immobili caduti in successione per garantire i crediti sorti in occasione o in conseguenza della divisione ereditaria: 1) il credito di conguaglio, quando un coerede riceve beni di valore superiore alla propria quota e deve corrispondere il conguaglio in denaro; 2) i crediti per collazione di donazioni ricevute in vita dal de cuius; 3) i crediti per rimborso di spese sostenute per la conservazione o l'amministrazione della massa ereditaria. Il privilegio grava sull'immobile ereditario assegnato al coerede debitore.
La funzione della norma è quella di evitare che la divisione ereditaria disperda le garanzie per i crediti di conguaglio: senza il privilegio, il coerede creditore sarebbe un creditore chirografario del coerede debitore. Il privilegio lo abilita invece a soddisfarsi sull'immobile ereditario con prelazione rispetto ai creditori personali dell'assegnatario che abbiano iscritto ipoteca successivamente.
Profili applicativi
Il privilegio dei coeredi è rilevante nelle divisioni giudiziali complesse, soprattutto quando l'eredità comprende immobili di valore disomogeneo e i conguagli sono significativi. L'avvocato che assiste un coerede creditore deve verificare l'esistenza e la capienza del privilegio sull'immobile assegnato, e valutare l'opportunità di richiedere l'iscrizione di ipoteca giudiziale a ulteriore garanzia della propria posizione.
In sintesi
L'art. 2766 c.c. attribuisce ai coeredi un privilegio sugli immobili ereditari per i crediti di conguaglio, collazione e rimborso sorti in occasione della divisione ereditaria. Il privilegio grava sull'immobile assegnato al coerede debitore e garantisce al coerede creditore una posizione preferenziale rispetto ai creditori personali dell'assegnatario.
I cookie necessari abilitano funzioni essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzioni come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’attivazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come numero di visitatori, frequenza di rimbalzo e fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari forniscono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l’efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
I cookie non classificati sono cookie che siamo in fase di classificazione, insieme ai fornitori dei singoli cookie.
Commento
Inquadramento
L'art. 2766 c.c. riconosce ai coeredi un privilegio speciale sugli immobili ereditari per i crediti derivanti dalla divisione del patrimonio ereditario. La norma tutela il coerede che nella divisione ha vantato crediti verso gli altri coeredi a titolo di conguaglio, collazione o rimborso di spese sostenute nell'interesse comune.
Privilegio dei coeredi
Il privilegio dei coeredi si esercita sugli immobili caduti in successione per garantire i crediti sorti in occasione o in conseguenza della divisione ereditaria: 1) il credito di conguaglio, quando un coerede riceve beni di valore superiore alla propria quota e deve corrispondere il conguaglio in denaro; 2) i crediti per collazione di donazioni ricevute in vita dal de cuius; 3) i crediti per rimborso di spese sostenute per la conservazione o l'amministrazione della massa ereditaria. Il privilegio grava sull'immobile ereditario assegnato al coerede debitore.
La funzione della norma è quella di evitare che la divisione ereditaria disperda le garanzie per i crediti di conguaglio: senza il privilegio, il coerede creditore sarebbe un creditore chirografario del coerede debitore. Il privilegio lo abilita invece a soddisfarsi sull'immobile ereditario con prelazione rispetto ai creditori personali dell'assegnatario che abbiano iscritto ipoteca successivamente.
Profili applicativi
Il privilegio dei coeredi è rilevante nelle divisioni giudiziali complesse, soprattutto quando l'eredità comprende immobili di valore disomogeneo e i conguagli sono significativi. L'avvocato che assiste un coerede creditore deve verificare l'esistenza e la capienza del privilegio sull'immobile assegnato, e valutare l'opportunità di richiedere l'iscrizione di ipoteca giudiziale a ulteriore garanzia della propria posizione.
In sintesi
L'art. 2766 c.c. attribuisce ai coeredi un privilegio sugli immobili ereditari per i crediti di conguaglio, collazione e rimborso sorti in occasione della divisione ereditaria. Il privilegio grava sull'immobile assegnato al coerede debitore e garantisce al coerede creditore una posizione preferenziale rispetto ai creditori personali dell'assegnatario.