Art. 2767 C.C. – Crediti per risarcimento di danni contro l’assicurato

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Nel caso di assicurazione della responsabilità civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio sull'indennità dovuta dall'assicuratore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2767 c.c. disciplina il privilegio relativo alle spese funebri e alle cure dell'ultima malattia del defunto con riferimento agli immobili del relictum, completando la tutela già prevista per i beni mobili dall'art. 2750 c.c. La norma coordina la posizione di questi creditori con le esigenze della massa ereditaria e dei chiamati all'eredità.

Privilegio per spese funebri e ultima malattia sugli immobili

L'art. 2767 c.c. estende agli immobili ereditari il privilegio per le spese funebri e per le cure mediche dell'ultimo periodo di vita del defunto. Rientrano nel privilegio: 1) le spese per le esequie, proporzionate alle condizioni economiche del defunto; 2) le spese mediche e ospedaliere dell'ultimo periodo di vita; 3) le spese per il sepolcro, entro limiti di proporzionalità. Il privilegio grava sugli immobili ereditari in concorso con gli altri creditori della massa.

La ratio della norma è di carattere etico e solidaristico: chi ha prestato cure o sostenuto le spese per la sepoltura del defunto merita una tutela rafforzata anche sugli immobili, che spesso costituiscono la parte principale dell'asse ereditario. Il privilegio si esercita prima che gli eredi possano disporre liberamente dei beni immobili, garantendo soddisfazione a questi creditori particolari.

Profili applicativi

Nella pratica successoria, il creditore per spese funebri o sanitarie deve fare valere il privilegio in tempi rapidi, prima che gli eredi alienino o gravino di ipoteche gli immobili ereditari. In caso di accettazione con beneficio di inventario, il privilegio opera sui beni inventariati nel rispetto delle regole di concorso tra i creditori del de cuius. La proporzionalità delle spese rispetto alle condizioni del defunto è parametro valutativo spesso controverso in giudizio.

In sintesi

L'art. 2767 c.c. estende agli immobili ereditari il privilegio per le spese funebri e per le cure dell'ultima malattia del defunto, integrando la tutela mobiliare dell'art. 2750 c.c. Il privilegio grava sull'asse immobiliare prima che gli eredi possano disporne liberamente, garantendo i creditori che hanno assistito il defunto nel momento del bisogno.