Art. 2773 C.C. – (ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 1975, N. 426

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

)

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2773 c.c. disciplina il privilegio speciale sulle unità immobiliari per i crediti derivanti dalle spese condominiali deliberate e rimaste insolute. La norma riconosce al condominio una posizione preferenziale sull'appartamento del condomino moroso, rendendo la garanzia coerente con la struttura reale del credito, che nasce dal godimento comune dell'immobile.

Privilegio per spese condominiali

Il privilegio condominiale garantisce al condominio il recupero di: 1) le spese ordinarie di gestione e manutenzione deliberate dall'assemblea; 2) le spese straordinarie approvate per la conservazione delle parti comuni; 3) le quote dei fondi speciali costituiti per lavori di manutenzione straordinaria; 4) gli interessi e le spese legali del recupero. Il privilegio grava sull'unità immobiliare del condomino debitore con prelazione sugli altri creditori, salvo le eccezioni stabilite dalla legge.

La ratio della norma è garantire la continuità della gestione condominiale: il condominio non è un soggetto economico che può sopportare morosità prolungate senza compromettere la manutenzione dell'edificio. Il privilegio, insieme all'azione monitoria semplificata (art. 63 disp. att. c.c.), forma un sistema di tutela rafforzata per il recupero delle quote condominiali insolute.

Profili applicativi

In sede esecutiva, il condominio creditore può pignorare l'appartamento del condomino moroso facendo valere il privilegio immobiliare sulle spese relative agli ultimi due anni (analogia con la disciplina dei tributi). In caso di vendita dell'appartamento, l'acquirente risponde in solido con il venditore per i debiti condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente (art. 63 disp. att. c.c.), rendendo il privilegio rilevante anche nelle compravendite immobiliari.

In sintesi

L'art. 2773 c.c. attribuisce al condominio un privilegio speciale sull'unità immobiliare del condomino moroso per i crediti derivanti dalle spese condominiali deliberate. Il privilegio si coordina con l'azione monitoria condominiale e garantisce il recupero prioritario delle quote, a tutela della gestione e manutenzione delle parti comuni dell'edificio.