Art. 2776 C.C. – Collocazione sussidiaria sugli immobili

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.

I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.

I crediti dello Stato indicati ((dal primo e)) dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente. ((197))

((272))

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AGGIORNAMENTO (197)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , ha disposto (con l'art. 23, comma 39) che "La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (272)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 – 13 luglio 2017, n. 176 (in G.U. 1ª s.s. 19/07/2017, n. 29), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 39, ultimo periodo del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 .

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2776 c.c. stabilisce l'ordine di preferenza per i crediti assistiti da privilegio generale sui mobili che non trovano capienza sul ricavato dei beni mobili: in tal caso tali crediti sono collocati sussidiariamente sul ricavato degli immobili, ma in posizione subordinata rispetto ai creditori ipotecari. La norma risolve il problema del concorso tra privilegi generali e ipoteche sugli immobili.

Collocazione sussidiaria sui proventi degli immobili

La norma disciplina la situazione in cui i creditori privilegiati generali sui mobili (artt. 2750-2753 c.c.) — spese funebri, tributi, contributi previdenziali — non riescano a soddisfarsi integralmente sul ricavato dei beni mobili del debitore. In tal caso: 1) il residuo del credito privilegiato si colloca sul ricavato degli immobili; 2) tuttavia in posizione subordinata rispetto ai creditori ipotecari; 3) e dopo le spese di giustizia e i privilegi immobiliari speciali elencati negli articoli precedenti.

La ragione sistematica è che i privilegi generali sui mobili non hanno un collegamento funzionale con gli immobili (non nascono in ragione dell'immobile), e quindi non possono prevalere sui creditori ipotecari che hanno volontariamente garantito il proprio credito con un'ipoteca su quello specifico bene. La norma tutela così l'affidamento dei creditori ipotecari e la certezza della garanzia ipotecaria.

Profili applicativi

La norma è fondamentale nelle procedure concorsuali complesse in cui il patrimonio del debitore comprende sia beni mobili che immobili, e il ricavato dei mobili è insufficiente a soddisfare integralmente i creditori privilegiati. Il curatore fallimentare e il giudice delegato devono applicare correttamente la sequenza: 1) privilegiati sui mobili soddisfatti sul ricavato mobile; 2) residuo collocato sugli immobili, dopo ipoteche. Errori in questa sequenza possono determinare impugnazioni del piano di riparto.

In sintesi

L'art. 2776 c.c. regola il concorso sussidiario dei creditori privilegiati generali sui mobili sul ricavato degli immobili, qualora il realizzo dei beni mobili sia insufficiente alla loro soddisfazione. Tale collocazione è subordinata ai creditori ipotecari, coerentemente con il carattere non reale del privilegio generale e con la tutela dell'affidamento ipotecario.