Art. 2777 C.C. – (Preferenza delle spese di giustizia e di altri crediti

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

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((I crediti per spese di giustizia enunciati dagli articoli 2755 e 2770 sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario.

Immediatamente dopo le spese di giustizia sono collocati i crediti aventi privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-bis nell'ordine seguente:

a) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, n. 1;

b) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 2 e 3;

c) i crediti di cui all'articolo 2751-bis, numeri 4 e 5.

I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'articolo 2751-bis)) .

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2777 c.c. stabilisce la graduatoria dei privilegi generali sui beni mobili del debitore: i crediti con privilegio generale sono soddisfatti nell'ordine indicato dalla legge, con i crediti di lavoro e alimentari al primo posto.

Contenuto

I crediti indicati dagli articoli precedenti sono preferiti ai crediti chirografari nell'ordine seguente: 1) spese di giustizia per atti conservativi o per l'espropriazione nell'interesse comune dei creditori; 2) crediti per retribuzioni di lavoro dipendente, autonomo e agenti (art. 2751-bis); 3) crediti per contributi previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL) degli ultimi due anni; 4) crediti tributari dello Stato per le imposte dirette (ultimi cinque anni); 5) crediti per contributi previdenziali oltre i due anni; 6) altri crediti privilegiati indicati dalla legge. I creditori ipotecari e pignoratizi sono soddisfatti sul ricavato dei beni oggetto della garanzia reale, con preferenza rispetto ai creditori con privilegio generale.

Profili applicativi

La scala di priorità ha rilevanza pratica fondamentale nelle procedure concorsuali: il piano di riparto stabilisce chi viene soddisfatto e in che misura, seguendo l'ordine legale. I crediti INPS/INAIL per contributi hanno privilegio che prevale sui crediti tributari (salvo quelli garantiti da ipoteca), ma è subordinato ai crediti di lavoro. I creditori chirografari (senza alcuna garanzia) sono soddisfatti solo dopo tutti i creditori privilegiati: nelle procedure fallimentari, spesso non ricevono nulla o ricevono percentuali minime.

In sintesi

L'art. 2777 c.c. stabilisce la graduatoria dei privilegi generali mobiliari: al primo posto le spese di giustizia comuni, poi i crediti di lavoro, i contributi previdenziali recenti, i crediti tributari e infine gli altri privilegiati; i creditori chirografari sono soddisfatti per ultimi.