Art. 2779 C.C. – (Concorso dei privilegi con ipoteche sugli autoveicoli

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

)

((Se i privilegi indicati dall'

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2779 c.c. disciplina le modalità di esercizio e di opponibilità dei privilegi immobiliari speciali nei confronti dei terzi acquirenti e dei creditori ipotecari, stabilendo le condizioni affinché la prelazione del creditore privilegiato sia efficace anche contro chi ha successivamente acquistato o iscritto ipoteca sull'immobile.

Opponibilità del privilegio immobiliare ai terzi

L'opponibilità del privilegio immobiliare è disciplinata secondo regole diverse dall'ipoteca, che richiede iscrizione nei registri immobiliari. Il privilegio immobiliare è opponibile: 1) al terzo acquirente dell'immobile, nei limiti in cui il credito privilegiato sia sorto prima del trasferimento; 2) al creditore ipotecario, con la preferenza stabilita dalla legge rispetto all'ipoteca iscritta successivamente al sorgere del credito privilegiato; 3) ai creditori chirografari e agli altri creditori privi di garanzia reale.

Le condizioni di opponibilità variano a seconda del tipo di privilegio: 1) per i privilegi derivanti da contratto (venditore, costruttore), l'opponibilità ai terzi è limitata nel tempo; 2) per i privilegi legali (fiscali, previdenziali), la preferenza è stabilita dalla legge e non richiede atti di pubblicicità; 3) per i privilegi inseriti in procedure esecutive, l'intervento tempestivo nel procedimento è condizione di esercizio effettivo del diritto.

Profili applicativi

Il creditore privilegiato che intenda fare valere il proprio privilegio immobiliare deve intervenire nel procedimento esecutivo entro i termini di legge, depositando il titolo e documentando il credito e la sua natura privilegiata. La mancata partecipazione alla procedura può comportare la perdita del rango privilegiato. Nelle procedure concorsuali, l'ammissione allo stato passivo con il rango di privilegio immobiliare richiede la specifica documentazione del titolo e del collegamento tra il credito e l'immobile.

In sintesi

L'art. 2779 c.c. regola l'opponibilità dei privilegi immobiliari speciali ai terzi acquirenti e ai creditori ipotecari, stabilendo le condizioni di efficacia della prelazione in ragione del momento in cui è sorto il credito privilegiato rispetto ai trasferimenti e alle iscrizioni successive. La norma completa il sistema dei privilegi immobiliari definendo i limiti della loro opponibilità erga omnes.