Art. 2780 C.C.

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Ordine dei privilegi sugli immobili.

Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:

1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771;

2) i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775;

3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo 2774;

4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2772;

5) i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

((5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775-bis.))

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2780 c.c. disciplina il credito agrario privilegiato, riconoscendo agli istituti di credito agrario (oggi banche ordinarie abilitate) un privilegio speciale sui prodotti agricoli e sul bestiame del mutuatario a garanzia dei finanziamenti concessi per l'esercizio dell'impresa agricola. La norma si raccorda con la normativa speciale sul credito agrario (D.Lgs. 385/1993 e norme di settore).

Credito agrario

Il credito agrario è il finanziamento bancario destinato alle attività agricole, zootecniche e connesse. Il privilegio speciale del creditore agrario garantisce: 1) i crediti per finanziamenti di esercizio (sementi, concimi, manodopera, carburanti); 2) i crediti per acquisto di macchine agricole; 3) i crediti per investimenti fondiari di miglioramento. Il privilegio grava sui prodotti del fondo, sul bestiame, sulle macchine agricole e sui frutti pendenti, costituendo una garanzia mobile che segue i beni anche se trasferiti a terzi entro certi limiti.

Il credito agrario privilegiato ha caratteristiche specifiche: 1) non richiede la forma ipotecaria; 2) il privilegio nasce dal contratto di finanziamento e si estende automaticamente ai beni indicati dalla legge; 3) il creditore può iscrivere il privilegio in appositi registri per renderlo opponibile ai terzi. La normativa speciale del T.U.B. e del D.Lgs. 102/2004 (interventi nel settore agricolo) completano la disciplina.

Profili applicativi

Il credito agrario privilegiato è strumento fondamentale per il finanziamento dell'impresa agricola, che spesso non ha immobili di valore sufficiente per garanzie ipotecarie. La banca che concede credito agrario deve valutare attentamente la consistenza del patrimonio mobile dell'impresa (raccolto atteso, bestiame, macchine) come base della garanzia. In caso di insolvenza, il privilegio agrario è fatto valere nelle procedure esecutive mobiliari o nel fallimento dell'imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese.

In sintesi

L'art. 2780 c.c. disciplina il credito agrario privilegiato, riconoscendo alla banca finanziatrice un privilegio speciale sui prodotti del fondo, sul bestiame e sulle macchine agricole a garanzia dei finanziamenti per l'esercizio dell'impresa agricola. Il privilegio è una garanzia mobile alternativa all'ipoteca, fondamentale per il settore agricolo che spesso non dispone di immobili sufficienti come collateral.