Testo della norma
Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
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Commento
Inquadramento
L'art. 2781 c.c. disciplina il credito peschereccio e il privilegio speciale sui natanti da pesca, sulle attrezzature e sui proventi dell'attività peschereccia a garanzia dei finanziamenti concessi per l'esercizio delle imprese di pesca. La norma tutela un settore produttivo tradizionale che, per le caratteristiche dei suoi beni, richiedeva un regime di garanzia specifico.
Credito peschereccio
Il credito peschereccio garantisce: 1) i finanziamenti per l'acquisto e il mantenimento di natanti da pesca; 2) i crediti per l'acquisto di attrezzature e reti da pesca; 3) i finanziamenti per le spese di esercizio dell'impresa peschereccia (carburanti, manutenzioni, equipaggio). Il privilegio si esercita sui natanti, sulle attrezzature da pesca, sul pescato e sui proventi dell'attività, costituendo una garanzia reale mobile sui principali beni dell'impresa.
La disciplina del credito peschereccio si raccorda con: 1) le norme sul registro navale e sull'iscrizione dei natanti; 2) la normativa comunitaria sugli aiuti al settore della pesca e dell'acquacoltura; 3) le disposizioni del T.U.B. e della legislazione speciale di settore. Il privilegio si estende anche ai diritti di pesca eventualmente concessi dall'autorità pubblica, che costituiscono un bene immateriale di rilevante valore economico.
Profili applicativi
In caso di insolvenza di un'impresa di pesca, il creditore che ha finanziato l'acquisto del natante deve coordinare il proprio privilegio con le ipoteche navali eventualmente iscritte sul natante stesso. La garanzia sul pescato e sui proventi è più incerta e richiede tempestività nell'escussione. Nelle aree costiere, le cooperative di pesca e i consorzi di pescatori beneficiano di disposizioni speciali che integrano la tutela del credito peschereccio.
In sintesi
L'art. 2781 c.c. riconosce al creditore peschereccio un privilegio speciale sui natanti, sulle attrezzature e sui proventi dell'impresa di pesca, a garanzia dei finanziamenti concessi per l'esercizio dell'attività. La norma risponde alle specificità del settore ittico, dove i beni produttivi sono prevalentemente mobili e i proventi dell'attività variano stagionalmente.