Testo della norma
I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.
La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro più crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
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Commento
Inquadramento
L'art. 2782 c.c. disciplina il credito navale e il sistema di privilegi e ipoteche che gravano sulle navi, raccordandosi con la disciplina del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) che regola organicamente le garanzie reali sulle navi e i privilegi marittimi. La norma stabilisce il coordinamento tra il diritto civile generale e la disciplina speciale della navigazione.
Credito navale
Il credito navale comprende i finanziamenti per: 1) la costruzione e l'acquisto di navi mercantili o da diporto; 2) la ristrutturazione e il refitting di navi esistenti; 3) le spese di esercizio della nave (bunkeraggio, equipaggio, manutenzioni). Le garanzie nel settore navale includono: 1) l'ipoteca navale, iscritta nei registri delle capitanerie di porto; 2) i privilegi marittimi (spese di giustizia, salvataggi, crediti dell'equipaggio, danni da urto), che prevalgono sull'ipoteca in base alla legge speciale; 3) il privilegio del costruttore navale per il prezzo della costruzione.
Il Codice della Navigazione disciplina organicamente questa materia, stabilendo una gerarchia propria tra i vari crediti garantiti sulla nave, che deroga parzialmente alle norme codicistiche generali. Le convenzioni internazionali sui privilegi marittimi (come la Convenzione di Ginevra del 1993) integrano la disciplina per le navi che operano in acque internazionali.
Profili applicativi
Il credito navale presenta specificità rilevanti per gli operatori del settore: le ipoteche navali richiedono iscrizione alle capitanerie di porto e seguono la nave anche in caso di cambio di bandiera, entro certi limiti. In caso di insolvenza dell'armatore, i privilegi marittimi (crediti dell'equipaggio, danni da urto, spese di salvataggio) hanno preferenza assoluta sulle ipoteche navali, con conseguente riduzione della garanzia per il creditore finanziatore. Il sequestro conservativo della nave è strumento frequente nel recupero dei crediti marittimi.
In sintesi
L'art. 2782 c.c. regola il credito navale e il suo coordinamento con le garanzie speciali disciplinate dal Codice della Navigazione, dove convivono ipoteca navale e privilegi marittimi in un sistema gerarchico autonomo. La norma stabilisce il raccordo tra la disciplina codicistica generale e quella speciale della navigazione, applicabile alle navi mercantili e da diporto iscritte nei registri nazionali.