Art. 2783-bis C.C. – ( (Crediti derivanti dall’applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

))

((I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto)) . ((76))

—————-

AGGIORNAMENTO (76)

La L. 29 dicembre 1990, n. 428 , ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che "L' articolo 2783-bis del codice civile si applica anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore ed anche se siano già stati fatti valere, purché la procedura esecutiva o concorsuale sia, alla stessa data, ancora in corso."

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Riconosce un particolare privilegio ai crediti derivanti da specifici prelievi previsti dal trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Contenuto

I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio godono di un privilegio, secondo l'ordine e le modalità stabilite dalla legge per questa categoria di crediti.

Profili applicativi

Il riconoscimento di questo privilegio, legato a una fonte normativa europea di carattere storico, garantisce una posizione di preferenza a crediti derivanti da prelievi funzionali al finanziamento di politiche comuni nel settore del carbone e dell'acciaio.

In sintesi

I crediti derivanti dai prelievi CECA previsti dal trattato istitutivo godono di un privilegio specifico.