Art. 2783 C.C. – Preferenza non determinata dalla legge

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Quando dalla legge non risulta il grado di preferenza di un determinato privilegio speciale, esso prende grado dopo ogni altro privilegio speciale regolato nel codice.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2783 c.c. disciplina il credito aeronautico e i privilegi e le ipoteche sugli aeromobili, raccordandosi con il Codice della Navigazione (Parte II - Navigazione aerea) e con le convenzioni internazionali che regolano le garanzie reali sugli aeromobili registrati. La norma estende al settore dell'aviazione il sistema di tutele previsto per il credito navale.

Credito aeronautico

Il credito aeronautico comprende i finanziamenti per: 1) l'acquisto di aeromobili civili (aerei di linea, cargo, aerei privati, elicotteri); 2) le spese di costruzione o modifica di aeromobili; 3) le spese di esercizio e manutenzione (MRO - Maintenance, Repair, Overhaul). Le garanzie nel settore aeronautico includono: 1) l'ipoteca aeronautica, iscritta nel Registro Aeronautico Nazionale (RAN) presso l'ENAC; 2) i privilegi aeronautici (crediti dell'equipaggio, spese di salvataggio, danni causati a terzi in volo); 3) la garanzia internazionale disciplinata dalla Convenzione di Capo Town del 2001, ratificata dall'Italia.

La Convenzione di Capo Town e il relativo Protocollo Aeronautico (2001) costituiscono il riferimento principale per le garanzie su aeromobili nel commercio internazionale: istituiscono un registro internazionale delle garanzie aeronautiche e garantiscono opponibilità internazionale alle ipoteche aeronautiche.

Profili applicativi

Il finanziamento di aeromobili è un'operazione di finanza strutturata complessa che coinvolge tipicamente: 1) una società veicolo (SPV) proprietaria dell'aeromobile; 2) una compagnia aerea come operatore; 3) uno o più istituti di credito come finanziatori con garanzia ipotecaria. La Convenzione di Capo Town è fondamentale per garantire la certezza della garanzia in caso di insolvenza della compagnia aerea in una giurisdizione straniera. L'ENAC e il RAN sono i riferimenti istituzionali per le garanzie aeronautiche italiane.

In sintesi

L'art. 2783 c.c. regola il credito aeronautico e le garanzie reali sugli aeromobili, coordinandosi con il Codice della Navigazione e con la Convenzione di Capo Town del 2001, che governa le garanzie internazionali su aeromobili. Il sistema include ipoteca aeronautica inscritta nel registro ENAC e privilegi aeronautici speciali, in un quadro normativo integrato di diritto interno e internazionale.