Testo della norma
Il pegno è costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2784 c.c. apre il Titolo IV del Libro VI, dedicato al pegno, definendo l'oggetto su cui può essere costituita questa garanzia reale. Il pegno è il diritto reale di garanzia per eccellenza sui beni mobili: consente al creditore pignoratizio di soddisfarsi con prelazione sul valore del bene dato in garanzia in caso di inadempimento del debitore.
Oggetto del pegno
Ai sensi dell'art. 2784 c.c., il pegno può essere costituito su: 1) beni mobili (cose materiali mobili, incluse le universalità di mobili come una collezione o un gregge); 2) crediti (il creditore pignoratizio acquista il diritto di riscuotere il credito in caso di inadempimento); 3) altri diritti aventi per oggetto beni mobili (quote societarie, diritti di proprietà intellettuale, valori mobiliari). Il pegno non può avere per oggetto beni immobili (per i quali esiste l'ipoteca) né diritti strettamente personali.
La costituzione del pegno richiede: 1) un accordo tra il costituente (debitore o terzo) e il creditore pignoratizio; 2) lo spossessamento del bene (la cosa deve essere consegnata al creditore o a un terzo designato); 3) per i crediti, la notifica al debitore ceduto o l'accettazione di quest'ultimo. Lo spossessamento è elemento costitutivo essenziale: senza di esso il pegno non è opponibile ai terzi (art. 2787 c.c.).
Profili applicativi
Il pegno è ampiamente utilizzato nelle operazioni di finanza d'impresa: pegno su quote di s.r.l. (da iscrivere nel registro delle imprese ex art. 2471-bis c.c.), pegno su azioni, pegno su crediti commerciali. Il D.L. 59/2016 (conv. L. 119/2016) ha introdotto il pegno mobiliare non possessorio, che consente alle imprese di costituire pegno senza spossessarsi dei beni, superando il principale limite del pegno tradizionale per le attività produttive. Il registro dei pegni mobiliari non possessori è gestito dall'Agenzia delle Entrate.
In sintesi
L'art. 2784 c.c. definisce l'oggetto del pegno, che può essere costituito su beni mobili, crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili. Il pegno richiede spossessamento del costituente come elemento costitutivo per l'opponibilità ai terzi. Il D.L. 59/2016 ha introdotto il pegno non possessorio per le imprese, consentendo di mantenere la disponibilità dei beni produttivi gravati dalla garanzia.