Art. 2789 C.C. – Rivendicazione della cosa da parte del creditore pignoratizio

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Il creditore che ha perduto il possesso della cosa ricevuta in pegno, oltre le azioni a difesa del possesso, può anche esercitare l'azione di rivendicazione, se questa spetta al costituente.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2789 c.c. disciplina gli obblighi del creditore pignoratizio nella custodia e conservazione del bene dato in pegno, stabilendo lo standard di diligenza richiesto e le conseguenze dell'inadempimento. La norma bilancia il diritto del creditore alla ritenzione del bene con il corrispondente obbligo di preservarne il valore nell'interesse del costituente.

Obblighi di custodia del creditore pignoratizio

Il creditore pignoratizio che ha ricevuto il bene in pegno assume gli obblighi del depositario: 1) conservare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176 c.c.), adottando le cautele necessarie per preservarne l'integrità e il valore; 2) non usare il bene senza autorizzazione del costituente, salvo che il godimento faccia parte del negozio (es. pegno irregolare); 3) restituire il bene una volta estinto il credito garantito, nello stesso stato in cui è stato ricevuto salvo il normale deperimento. La violazione di questi obblighi rende il creditore responsabile del danno causato al costituente.

In caso di deterioramento del bene per fatto o per omissione del creditore pignoratizio, il costituente ha diritto al risarcimento del danno. Se il danno è di entità tale da ridurre significativamente il valore della garanzia, il costituente può richiedere la sostituzione del bene o la riduzione del credito garantito in misura corrispondente.

Profili applicativi

La responsabilità del creditore per la custodia del bene in pegno è tema rilevante quando il bene ha carattere deperibile (prodotti alimentari, materie prime) o quando è soggetto a fluttuazioni di valore (titoli, opere d'arte). Il creditore deve adottare le misure necessarie per la conservazione del valore: assicurazione del bene, deposito in luoghi adeguati, manutenzione ordinaria. La custodia negligente può comportare responsabilità anche nei confronti del costituente fallito, nell'ambito della procedura concorsuale.

In sintesi

L'art. 2789 c.c. pone a carico del creditore pignoratizio obblighi di custodia e conservazione del bene ricevuto in pegno, richiedendo la diligenza del buon padre di famiglia. Il creditore risponde del deterioramento del bene causato da sua negligenza ed è tenuto a restituirlo in buono stato all'estinzione del credito, a pena di risarcimento del danno al costituente.