Testo della norma
Il creditore è tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.
Colui che ha costituito il pegno è tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2790 c.c. vieta al creditore pignoratizio di usare il bene ricevuto in pegno senza autorizzazione del costituente, sancendo la distinzione tra il diritto di ritenzione (lecito) e il godimento del bene (illecito salvo autorizzazione). La norma tutela l'interesse del costituente a mantenere la proprietà economica del bene nonostante il vincolo di garanzia.
Divieto di uso del bene dato in pegno
Il creditore pignoratizio che ha ricevuto il bene in pegno non può: 1) usare il bene per le proprie finalità, anche se si tratta di un uso che non ne diminuisce il valore; 2) concedere il bene a terzi in uso o in godimento senza autorizzazione; 3) percepire i frutti del bene per sé, salvo che il contratto di pegno lo preveda o il costituente lo autorizzi. Il creditore è un detentore qualificato, non un possessore: non acquista la proprietà né il godimento, ma solo la detenzione a fini di garanzia.
Eccezione importante: il pegno irregolare, previsto dall'art. 1851 c.c. per le banche, consente al creditore di appropriarsi delle cose fungibili ricevute in pegno (denaro, titoli fungibili) e di restituire cose della stessa specie e qualità all'estinzione del credito. Il pegno irregolare deroga al divieto di godimento consentendo al creditore di usare il denaro o i titoli ricevuti.
Profili applicativi
La violazione del divieto di uso del bene in pegno configura una responsabilità contrattuale del creditore verso il costituente. Nelle operazioni bancarie, il confine tra pegno regolare e irregolare su strumenti finanziari può essere sottile: quando la banca riceve denaro o titoli fungibili a garanzia di un fido, spesso si tratta di pegno irregolare in cui la banca può disporre dei beni. La distinzione ha rilevanza pratica nelle procedure concorsuali, dove il pegno irregolare opera come compensazione piuttosto che come preferenza sul bene.
In sintesi
L'art. 2790 c.c. vieta al creditore pignoratizio di usare il bene ricevuto in pegno senza autorizzazione del costituente, riconoscendo al creditore solo il diritto di detenzione a fini di garanzia e non il godimento del bene. L'eccezione del pegno irregolare (art. 1851 c.c.) consente alle banche di disporre di denaro e titoli fungibili ricevuti in pegno, restituendo cose equivalenti all'estinzione del credito.