Testo della norma
Se è data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facoltà di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2791 c.c. disciplina il diritto di ritenzione del creditore pignoratizio, che gli consente di rifiutare la restituzione del bene dato in pegno fino a quando non sia stato soddisfatto integralmente il credito garantito, inclusi capitale, interessi e spese del procedimento. La norma codifica uno strumento di autotutela del creditore che rafforza l'efficacia pratica della garanzia.
Diritto di ritenzione del creditore pignoratizio
Il diritto di ritenzione consente al creditore pignoratizio di: 1) rifiutare legittimamente la restituzione del bene al costituente o a un terzo avente causa, fino all'integrale soddisfazione del credito garantito; 2) opporre la ritenzione anche ai creditori del costituente che richiedano la restituzione del bene; 3) estendere la ritenzione ai crediti accessori (interessi, spese di custodia, spese legali del recupero), anche se non inizialmente compresi nell'accordo di garanzia.
Il diritto di ritenzione ha natura difensiva: il creditore non può vendere il bene né soddisfarsi su di esso unilateralmente (per questo occorre l'autorizzazione del giudice o la procedura ex artt. 2796-2797 c.c.), ma può semplicemente rifiutarsi di restituire. La ritenzione cessa automaticamente quando il debitore paga integralmente il debito o presta una garanzia equivalente. L'abuso del diritto di ritenzione (es. rifiuto di restituire anche dopo il pagamento) configura responsabilità contrattuale.
Profili applicativi
Il diritto di ritenzione è strumento di pressione efficace: il debitore che non paga non recupera il bene. Nelle procedure concorsuali, il creditore con diritto di ritenzione può opporre la ritenzione al curatore, impedendo il recupero del bene nell'attivo fallimentare senza soddisfacimento del credito garantito. La Cassazione ha riconosciuto che la ritenzione opera anche nei confronti dell'acquirente del bene che subentri nei diritti del costituente, confermando il carattere reale del diritto.
In sintesi
L'art. 2791 c.c. riconosce al creditore pignoratizio il diritto di ritenere il bene fino all'integrale soddisfazione del credito garantito (capitale, interessi, spese). La ritenzione è uno strumento difensivo di autotutela opponibile al costituente, ai suoi creditori e agli aventi causa, e cessa solo con il pagamento integrale o con la prestazione di una garanzia equivalente.