Art. 2792 C.C. – Divieto di uso e disposizione della cosa

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Il creditore non può, senza il consenso del costituente, usare della cosa, salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa. Egli non può darla in pegno o concederne ad altri il godimento.

In ogni caso, deve imputare l'utile ricavato prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2792 c.c. disciplina l'estinzione del pegno, individuando le cause che determinano il venir meno del diritto reale di garanzia. La norma identifica le ipotesi in cui il pegno si estingue automaticamente e quelle in cui è necessario un atto formale di rinuncia o restituzione da parte del creditore.

Estinzione del pegno

Il pegno si estingue per: 1) estinzione del credito garantito (pagamento, compensazione, novazione, remissione del debito): la garanzia accessoria segue l'obbligazione principale e si estingue con essa; 2) restituzione volontaria del bene al costituente: il creditore che restituisce il bene rinuncia implicitamente al pegno, anche se l'obbligazione principale non è ancora estinta; 3) perimento del bene: se la cosa perisce per causa non imputabile al creditore, il pegno si estingue per mancanza del suo oggetto (il creditore conserva il credito, ma non la garanzia); 4) espropriazione del bene in sede esecutiva, con soddisfazione del creditore pignoratizio sul ricavato.

Non causa estinzione del pegno il semplice decorso del tempo o la prescrizione del credito principale (che deve essere eccepita dal debitore). Il pegno può invece sopravvivere alla prescrizione del credito garantito se il creditore lo fa valere tempestivamente.

Profili applicativi

L'estinzione del pegno per restituzione volontaria del bene è rilevante nelle procedure concorsuali: se il creditore pignoratizio restituisce il bene prima del fallimento del costituente, perde la garanzia reale e diventa creditore chirografario. Il curatore fallimentare può anche agire per revocatoria se la restituzione è avvenuta nel periodo sospetto. L'attestazione dell'avvenuta estinzione del credito garantito da parte del creditore è necessaria per ripristinare la piena disponibilità del bene in capo al costituente.

In sintesi

L'art. 2792 c.c. disciplina le cause di estinzione del pegno: pagamento del credito garantito, restituzione volontaria del bene al costituente, perimento della cosa e soddisfazione in sede esecutiva. La restituzione volontaria comporta implicita rinuncia alla garanzia anche se il credito è ancora in vita, rendendo il creditore chirografario. L'estinzione del credito principale estingue automaticamente il pegno per il principio di accessorietà.