Testo della norma
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente può domandarne il sequestro.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2793 c.c. disciplina le modalità di escussione del pegno in caso di inadempimento del debitore, regolando la procedura attraverso cui il creditore pignoratizio può realizzare la propria garanzia vendendo il bene e soddisfacendosi sul ricavato con prelazione rispetto agli altri creditori.
Vendita del bene dato in pegno
In caso di inadempimento del debitore, il creditore pignoratizio non può appropriarsi del bene (divieto di patto commissorio, art. 2744 c.c.) ma deve procedere alla vendita secondo le modalità di legge: 1) autorizzazione giudiziale alla vendita, richiesta al tribunale competente con ricorso in camera di consiglio; 2) il tribunale autorizza la vendita all'asta o nelle forme che reputa più idonee per ottenere il miglior prezzo; 3) il ricavato è attribuito al creditore pignoratizio fino a concorrenza del credito, con restituzione dell'eventuale eccedenza al costituente.
Per le garanzie finanziarie (pegno su strumenti finanziari e denaro) il D.Lgs. 170/2004 prevede procedure di enforcement semplificate senza intervento giudiziario: il creditore può procedere direttamente alla vendita o alla compensazione, rispettando le condizioni di mercato. Il pegno non possessorio delle imprese (D.L. 59/2016) prevede anch'esso enforcement extrajudiziale.
Profili applicativi
La procedura di vendita del pegno è più rapida rispetto all'esecuzione immobiliare, ma richiede comunque il passaggio giudiziario per il pegno ordinario, con relativi tempi e costi. Nelle operazioni di finanza strutturata con garanzie finanziarie, l'enforcement diretto senza giudice è la soluzione preferita dagli operatori per rapidità ed efficienza. L'avvocato del creditore deve valutare la procedura applicabile al tipo di pegno e ai beni oggetto della garanzia prima di avviare l'escussione.
In sintesi
L'art. 2793 c.c. stabilisce che il pegno si esegue mediante vendita autorizzata dal giudice, con attribuzione del ricavato al creditore fino alla concorrenza del credito e restituzione dell'eccedenza al costituente. Il patto commissorio è vietato. Il D.Lgs. 170/2004 e il D.L. 59/2016 prevedono enforcement extrajudiziale per le garanzie finanziarie e il pegno non possessorio d'impresa.