Art. 2794 C.C. – Restituzione della cosa

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Colui che ha costituito il pegno non può esigerne la restituzione, se non sono stati interamente pagati il capitale e gli interessi e non sono state rimborsate le spese relative al debito e al pegno.

Se il pegno è stato costituito dal debitore e questi ha verso lo stesso creditore un altro debito sorto dopo la costituzione del pegno e scaduto prima che sia pagato il debito anteriore, il creditore ha soltanto il diritto di ritenzione a garanzia del nuovo credito.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2794 c.c. disciplina il pegno di crediti, stabilendo le condizioni per la sua costituzione e gli effetti che produce nei confronti del debitore ceduto e dei terzi. La norma estende l'istituto del pegno ai diritti di credito, che costituiscono una categoria fondamentale di beni immateriali suscettibili di garanzia.

Pegno di crediti

Il pegno di crediti si costituisce mediante: 1) atto scritto (a differenza del pegno su cose mobili, per il pegno di crediti è richiesta la forma scritta per la validità della costituzione); 2) notificazione al debitore ceduto (il debitore del credito dato in pegno deve essere informato della costituzione del pegno, affinché non paghi erroneamente al creditore originario). Prima della notifica, il debitor debitoris può liberarsi pagando al cedente senza essere vincolato dalla garanzia.

Effetti del pegno di crediti: 1) il debitore ceduto non può più pagare liberamente al cedente-costituente, dovendo tenere conto dell'esistenza del pegno; 2) il creditore pignoratizio ha diritto di esigere il credito alla scadenza e di trattenerlo fino a concorrenza del proprio credito garantito; 3) se il credito scade prima del debito garantito, il creditore pignoratizio riceve il pagamento e lo trattiene in deposito come nuovo oggetto del pegno.

Profili applicativi

Il pegno di crediti commerciali è uno strumento di finanziamento diffuso nelle operazioni di factoring e nel finanziamento di imprese: la banca riceve in pegno i crediti dell'imprenditore verso i propri clienti, a garanzia di linee di credito o anticipazioni. La notifica al debitore ceduto è adempimento fondamentale che spesso viene curato dalla banca stessa. Nelle procedure concorsuali, il pegno di crediti richiede verifica dell'esistenza e della liquidità del credito ceduto in pegno al momento del fallimento.

In sintesi

L'art. 2794 c.c. disciplina il pegno di crediti, che si costituisce con atto scritto e notifica al debitore ceduto. Il debitore ceduto non può liberarsi pagando al cedente-costituente dopo la notifica, e il creditore pignoratizio ha diritto di esigere il credito alla scadenza trattenendo il ricavato fino a concorrenza del proprio credito garantito.