Art. 2795 C.C. – Vendita anticipata

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa.

Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può evitare la vendita e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea.

Il costituente può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2795 c.c. regola gli effetti del pegno di crediti nei rapporti tra il creditore pignoratizio e il debitore ceduto, stabilendo i diritti e gli obblighi di ciascuno dopo la costituzione del pegno e la notifica. La norma definisce come si gestisce la riscossione del credito dato in pegno e cosa accade se il credito viene pagato prima del credito garantito.

Effetti del pegno di crediti nei confronti del debitore ceduto

Dopo la notifica del pegno al debitore ceduto: 1) il debitore ceduto non può opporre al creditore pignoratizio le compensazioni maturate nei confronti del cedente-costituente dopo la notifica; 2) se il credito dato in pegno scade prima del credito garantito, il debitore ceduto deve pagare al creditore pignoratizio, che trattiene le somme come nuovo oggetto del pegno; 3) se il credito garantito scade prima del credito dato in pegno, il creditore pignoratizio può esigere il credito anticipatamente nei casi previsti dalla legge o dal contratto.

Il creditore pignoratizio che incassa il credito ceduto in pegno deve: 1) imputarlo a soddisfazione del proprio credito garantito, fino a concorrenza; 2) restituire l'eventuale eccedenza al costituente; 3) rendicontare l'operazione al costituente. L'incasso del credito ceduto da parte del creditore pignoratizio senza rendicontazione e senza imputazione configura appropriazione indebita.

Profili applicativi

La gestione del pegno di crediti commerciali richiede attenzione nella fase di riscossione: la banca che ha ricevuto in pegno i crediti del cliente deve avvisare i debitori ceduti e curare la riscossione puntuale. In caso di inadempimento del debitore ceduto, il creditore pignoratizio deve valutare se agire in via diretta per il recupero o se il recupero spetta al costituente. Le procedure concorsuali del debitore ceduto possono rendere illiquidabile il credito dato in pegno, riducendo il valore della garanzia.

In sintesi

L'art. 2795 c.c. disciplina gli effetti del pegno di crediti nei confronti del debitore ceduto: dopo la notifica, il debitore non può opporre compensazioni tardive al creditore pignoratizio e deve pagare a quest'ultimo alla scadenza del credito ceduto. Il creditore pignoratizio che incassa il credito lo trattiene fino a concorrenza del proprio credito garantito, restituendo l'eccedenza al costituente.