Testo della norma
Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può far vendere la cosa ricevuta in pegno secondo le forme stabilite dall'articolo seguente.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2796 c.c. regola il pegno su titoli di credito (cambiali, assegni, obbligazioni, azioni) e su altri documenti che incorporano diritti, stabilendo le modalità specifiche di costituzione e di esercizio dei diritti inerenti al titolo durante il periodo in cui esso è oggetto di pegno.
Pegno su titoli di credito
Il pegno su titoli di credito si costituisce in modo diverso a seconda della natura del titolo: 1) titoli al portatore: la consegna del titolo al creditore pignoratizio è sufficiente per la costituzione e per l'opponibilità ai terzi; 2) titoli all'ordine (cambiali, assegni all'ordine): è necessaria la girata in garanzia apposta sul titolo, con l'indicazione che si tratta di pegno; 3) titoli nominativi (azioni nominative, obbligazioni nominative): occorre l'annotazione del pegno nel libro dei soci o nel registro dell'emittente.
Durante il periodo del pegno: 1) gli interessi e i dividendi prodotti dal titolo sono percepiti dal creditore pignoratizio e imputati al credito garantito; 2) i diritti di voto nelle assemblee spettano al costituente, salvo diverso accordo; 3) i diritti di opzione su nuove azioni o obbligazioni appartengono al costituente, che deve esercitarli o cederli nell'interesse del creditore pignoratizio.
Profili applicativi
Il pegno su titoli dematerializzati (azioni, obbligazioni, fondi) è disciplinato dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e dalle norme del T.U.F.: si costituisce mediante annotazione nel conto titoli tenuto dall'intermediario finanziario, che blocca il controvalore. Le garanzie finanziarie su strumenti finanziari sono soggette al D.Lgs. 170/2004, che consente enforcement semplificato. Il pegno su azioni di s.r.l. richiede forma scritta e iscrizione nel registro delle imprese (art. 2471-bis c.c.).
In sintesi
L'art. 2796 c.c. disciplina il pegno su titoli di credito, con modalità di costituzione differenziate per titoli al portatore (consegna), all'ordine (girata in garanzia) e nominativi (annotazione nei registri). Il creditore pignoratizio percepisce interessi e dividendi imputandoli al credito, mentre i diritti di voto spettano al costituente. Per i titoli dematerializzati si applicano le norme speciali del T.U.F. e del D.Lgs. 170/2004.