Testo della norma
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata con scrittura avente data certa.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2800 c.c. regola le modalità con cui il creditore pignoratizio può agire a tutela del proprio possesso sul bene dato in pegno contro atti del costituente o di terzi che minaccino di pregiudicare la garanzia, e disciplina le azioni esperibili per la conservazione del valore del bene vincolato.
Tutela del creditore pignoratizio
Il creditore pignoratizio può esercitare: 1) le azioni possessorie (reintegrazione e manutenzione) per difendere il proprio possesso del bene in pegno da turbative e spossessamenti ad opera di terzi o dello stesso costituente; 2) le azioni reali tipiche del proprietario, in via surrogatoria per conto del costituente, quando questo non provveda a difendere la cosa; 3) il diritto di chiedere al giudice l'autorizzazione alla vendita anticipata del bene qualora questo sia soggetto a rapido deterioramento o perdita di valore.
La tutela possessoria del creditore pignoratizio è coerente con la sua qualità di detentore qualificato: egli non è proprietario ma ha un possesso legittimo che merita protezione. Le azioni possessorie possono essere esercitate anche contro il proprietario-costituente che tenti di riprendere il bene prima dell'estinzione del credito garantito.
Profili applicativi
In sede pratica, il creditore che subisce uno spossessamento del bene in pegno deve agire tempestivamente con l'azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.) entro un anno dall'avvenuto spossessamento. Se il bene in pegno è un titolo dematerializzato, la tutela avviene attraverso il blocco del conto titoli presso l'intermediario finanziario, che impedisce al costituente di disporre del titolo vincolato. In caso di deterioramento del valore del bene, il creditore deve documentare la perdita di valore e chiedere integrazioni di garanzia o l'autorizzazione giudiziale alla vendita anticipata.
In sintesi
L'art. 2800 c.c. attribuisce al creditore pignoratizio gli strumenti processuali per difendere il proprio possesso del bene in pegno: azioni possessorie contro turbative e spossessamenti, azioni reali surrogatorie, e facoltà di richiedere la vendita anticipata in caso di deterioramento. La tutela è coerente con la qualità di detentore qualificato del creditore e protegge il valore della garanzia fino all'estinzione del credito.