Art. 2802 C.C. – Riscossione d’interessi e di prestazioni periodiche

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere gli interessi del credito o le altre prestazioni periodiche, imputandone l'ammontare in primo luogo alle spese e agli interessi e poi al capitale. Egli è tenuto a compiere gli atti conservativi del credito ricevuto in pegno.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2802 c.c. disciplina la posizione del creditore pignoratizio che vanti più crediti garantiti dallo stesso bene, o che detenga beni in pegno a garanzia di più debiti dello stesso debitore, stabilendo le regole di imputazione e di soddisfazione in caso di pluralità di rapporti.

Pegno per più crediti

Quando uno stesso bene è dato in pegno a garanzia di più crediti dello stesso creditore (es. fido rotativo garantito da pegno di titoli): 1) il creditore ha diritto di ritenere il bene fino all'integrale soddisfacimento di tutti i crediti garantiti, anche se alcuni sono già stati estinti; 2) l'estinzione parziale dei crediti garantiti non comporta la restituzione proporzionale del bene, salvo diverso accordo contrattuale; 3) il creditore può imputare i proventi del bene all'estinzione dei singoli crediti nell'ordine più conveniente, salvo regole speciali.

La norma riflette il principio di indivisibilità del pegno (analogo a quello dell'ipoteca ex art. 2809 c.c.): la garanzia non si riduce proporzionalmente all'estinzione parziale del debito, ma permane integralmente sull'intero bene finché persiste anche un solo credito garantito. Questo principio tutela il creditore e semplifica la gestione delle garanzie nelle operazioni di credito continuativo.

Profili applicativi

Nelle operazioni bancarie di affidamento continuativo (conto corrente assistito da pegno di titoli), la banca può vantare crediti diversi per anticipazioni, bonifici scoperti, fideiussioni escusse: il pegno garantisce tutti questi crediti e il cliente non può richiedere la restituzione del titolo finché l'esposizione complessiva non sia azzerata. In caso di controversia sull'ampiezza del pegno (quali crediti sono coperti), la formulazione del contratto di garanzia è determinante.

In sintesi

L'art. 2802 c.c. stabilisce che il pegno costituito a garanzia di più crediti rimane integro finché persiste anche un solo credito garantito, riflettendo il principio di indivisibilità della garanzia. Il creditore può ritenere il bene fino all'integrale soddisfazione di tutti i crediti coperti dal pegno, e imputare i proventi secondo l'ordine più conveniente.