Art. 2803 C.C. – Riscossione del credito dato in pegno

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Il creditore pignoratizio è tenuto a riscuotere, alla scadenza, il credito ricevuto in pegno e, se questo ha per oggetto danaro o altre cose fungibili, deve, a richiesta del debitore, effettuarne il deposito nel luogo stabilito d'accordo o altrimenti determinato dall'autorità giudiziaria. Se il credito garantito è scaduto, il creditore può ritenere del danaro ricevuto quanto basta per il soddisfacimento delle sue ragioni e restituire il residuo al costituente o, se si tratta di cose diverse dal danaro, può farle vendere o chiederne l'assegnazione secondo le norme degli articoli 2797 e 2798.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2803 c.c. regola la vendita anticipata del bene dato in pegno quando questo sia soggetto a rapido deterioramento o quando il suo mantenimento sia eccessivamente oneroso rispetto al valore della garanzia, consentendo al creditore di procedere alla liquidazione prima della scadenza del debito garantito.

Vendita anticipata del bene in pegno

Il creditore pignoratizio può richiedere al giudice l'autorizzazione alla vendita anticipata del bene in pegno quando: 1) il bene sia soggetto a rapido deterioramento fisico (prodotti deperibili, materie prime instabili); 2) il costo della custodia e della conservazione sia sproporzionato rispetto al valore del bene; 3) il valore del bene subisca un crollo significativo che rischia di rendere insufficiente la garanzia. Il giudice autorizza la vendita nelle forme più idonee e il ricavato si sostituisce al bene come oggetto del pegno.

Il ricavato della vendita anticipata viene depositato in un conto separato e rimane vincolato come nuovo oggetto del pegno fino alla scadenza e all'eventuale inadempimento del debitore. Se il debitore adempie regolarmente alla scadenza, il ricavato depositato gli viene restituito. Se inadempie, il creditore si soddisfa sul ricavato con prelazione.

Profili applicativi

La vendita anticipata è strumento tipico delle operazioni di finanziamento su commodities (materie prime, prodotti agricoli) e su valori mobiliari volatili. In queste operazioni, il contratto di garanzia spesso prevede clausole di margin call che consentono la vendita anticipata senza intervento giudiziario quando il valore scende sotto una soglia concordata. Le garanzie finanziarie disciplinate dal D.Lgs. 170/2004 prevedono meccanismi di close-out netting e enforcement diretto che realizzano lo stesso obiettivo senza ricorso al giudice.

In sintesi

L'art. 2803 c.c. consente la vendita anticipata del bene in pegno, su autorizzazione giudiziale, quando il bene sia deteriorabile o quando il costo di custodia sia sproporzionato. Il ricavato si sostituisce al bene come oggetto del pegno: viene depositato e tenuto vincolato fino alla scadenza del debito, soddisfacendo il creditore se il debitore inadempie o restituito al costituente in caso di adempimento.