Testo della norma
Il creditore pignoratizio non soddisfatto può in ogni caso chiedere che gli sia assegnato in pagamento il credito ricevuto in pegno, fino a concorrenza del suo credito.
Se il credito non è ancora scaduto, egli può anche farlo vendere nelle forme stabilite dall'art. 2797.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2804 c.c. disciplina la posizione del creditore pignoratizio di un credito quando il debitore ceduto (colui che deve pagare il credito dato in pegno) sia inadempiente, stabilendo i rimedi a disposizione del creditore per recuperare il valore del credito vincolato.
Inadempimento del debitore del credito dato in pegno
Quando il credito dato in pegno non viene pagato dal debitore ceduto alla scadenza, il creditore pignoratizio può: 1) agire direttamente in giudizio contro il debitore ceduto per il pagamento del credito, agendo in proprio nome e non in nome del costituente; 2) cedere il credito (in luogo dell'incasso) imputando il valore di realizzo al proprio credito garantito; 3) richiedere al giudice l'attribuzione del credito in pagamento (datio in solutum giudiziale), se il valore del credito è equivalente al debito garantito.
Il creditore pignoratizio che agisce contro il debitore ceduto in via diretta non agisce come cessionario del credito (non vi è stata cessione), ma come titolare di un diritto reale di garanzia sul credito altrui. Il debitore ceduto può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni inerenti al credito ceduto in pegno (pagamento già avvenuto, compensazione maturata prima della notifica del pegno), ma non le eccezioni personali verso il costituente estranee al credito.
Profili applicativi
La gestione dell'inadempimento del debitore ceduto richiede al creditore pignoratizio di agire con tempestività per evitare la prescrizione del credito e il deterioramento della garanzia. Il creditore deve valutare se l'azione diretta sia economicamente conveniente rispetto al valore del credito e al costo del recupero. In caso di procedura concorsuale del debitore ceduto, il creditore pignoratizio deve insinuarsi al passivo come creditore privilegiato del credito ceduto in pegno.
In sintesi
L'art. 2804 c.c. attribuisce al creditore pignoratizio di un credito la facoltà di agire direttamente contro il debitore ceduto in caso di inadempimento di quest'ultimo, senza la necessità di agire tramite il costituente. Il creditore può anche cedere il credito imputando il ricavato al proprio debito garantito o richiedere giudizialmente l'attribuzione del credito in pagamento.