Art. 2805 C.C. – Eccezioni opponibili dal debitore del credito dato in pegno

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Il debitore del credito dato in pegno può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero contro il proprio creditore.

Se il debitore medesimo ha accettato senza riserve la costituzione del pegno, non può opporre al creditore pignoratizio la compensazione verificatasi anteriormente.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2805 c.c. disciplina il pegno su universalità di beni mobili, ovvero la possibilità di vincolare in pegno una pluralità di cose mobili che costituiscono un insieme unitario (una collezione, un fondo di commercio, una biblioteca, un gregge), con regole specifiche che tengono conto della natura collettiva dell'oggetto della garanzia.

Pegno su universalità di beni mobili

L'universalità di beni mobili (art. 816 c.c.) è una pluralità di cose mobili appartenenti alla stessa persona e aventi una destinazione unitaria. Il pegno su universalità presenta caratteristiche peculiari: 1) si estende a tutti i beni che compongono l'universalità al momento della costituzione e a quelli successivamente acquisiti che vi vengono incorporati; 2) il perimento di singoli elementi non estingue il pegno sull'universalità residua, salvo che la riduzione sia talmente consistente da alterare la natura dell'insieme; 3) lo spossessamento deve riguardare l'universalità nel suo complesso, non necessariamente ogni singolo bene.

Esempi pratici: pegno su una collezione d'arte come garanzia di un finanziamento; pegno su un gregge a garanzia di un mutuo agrario; pegno sul magazzino merci di un'impresa. In questi casi, la gestione del pegno è più complessa perché la composizione dell'universalità può variare nel tempo.

Profili applicativi

Il pegno su universalità è strumento di garanzia flessibile ma complesso: il creditore deve definire contrattualmente quali beni costituiscano l'universalità e come vengano gestite le sostituzioni e le variazioni di composizione. Le banche d'investimento che accettano collezioni d'arte come garanzia richiedono inventari periodici e clausole di manutenzione del valore complessivo. Il pegno non possessorio delle imprese (D.L. 59/2016) è particolarmente adatto per le universalità aziendali (magazzini, flotte) perché non richiede lo spossessamento dei singoli beni.

In sintesi

L'art. 2805 c.c. consente il pegno su universalità di beni mobili (collezioni, greggi, magazzini), con la caratteristica che la garanzia si estende automaticamente ai beni successivamente aggiunti all'insieme. Il perimento di singoli elementi non estingue il pegno sull'universalità residua, mentre lo spossessamento riguarda l'insieme nella sua unità e non necessariamente ogni singolo componente.