Testo della norma
Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'art. 2787.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2806 c.c. disciplina il rinvio alle norme speciali in materia di pegno, stabilendo come la disciplina codicistica del pegno si coordini con le normative settoriali che prevedono forme particolari di garanzia mobiliare (credito agrario, credito peschereccio, garanzie finanziarie, pegno rotativo).
Rinvio a norme speciali sul pegno
Il codice civile è la fonte generale della disciplina del pegno, ma numerose normative speciali prevedono forme di garanzia mobiliare con caratteristiche proprie che derogano o integrano le regole codicistiche: 1) il pegno nell'ambito del credito agrario (artt. 2780-2781 c.c. e D.Lgs. 385/1993) consente la garanzia su prodotti e macchinari agricoli con modalità speciali; 2) le garanzie finanziarie (D.Lgs. 170/2004) prevedono enforcement semplificato su strumenti finanziari; 3) il pegno non possessorio d'impresa (D.L. 59/2016) consente la garanzia senza spossessamento.
Le norme speciali prevalgono sulla disciplina generale del codice civile nei settori in cui trovano applicazione, in base al principio lex specialis derogat generali. In assenza di disposizioni speciali, la disciplina codicistica si applica in via suppletiva come diritto comune delle garanzie mobiliari.
Profili applicativi
L'interprete che si trovi a qualificare un tipo di garanzia mobiliare deve verificare se esista una normativa speciale applicabile prima di ricorrere alle norme codicistiche generali. Il D.Lgs. 170/2004 sulle garanzie finanziarie, in particolare, ha creato un regime ad hoc per i mercati finanziari che si distacca significativamente dalla disciplina tradizionale del pegno. La sentenza della Corte di Giustizia UE e la giurisprudenza della Cassazione hanno progressivamente chiarito i confini di applicazione delle diverse normative.
In sintesi
L'art. 2806 c.c. stabilisce il raccordo tra la disciplina codicistica del pegno e le normative speciali di settore (credito agrario, garanzie finanziarie, pegno non possessorio d'impresa), che prevalgono sulla disciplina generale. Le regole codicistiche si applicano in via suppletiva a tutte le fattispecie di pegno non disciplinate da normativa speciale, costituendo il diritto comune delle garanzie mobiliari.