Testo della norma
Per tutto ciò che non è regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Per tutto ciò che non è regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2807 c.c. contiene le disposizioni finali del Titolo IV (Del pegno), coordinando le norme del pegno con l'insieme del sistema delle garanzie reali del Libro VI e con le disposizioni processuali relative all'escussione della garanzia in sede di esecuzione forzata o di procedura concorsuale.
Disposizioni finali in tema di pegno
Le disposizioni finali del Titolo IV raccordano la disciplina del pegno con: 1) le norme sull'esecuzione forzata (artt. 502 e ss. c.p.c.) che disciplinano la vendita del bene in pegno nel quadro del procedimento esecutivo mobiliare; 2) le norme sulle procedure concorsuali (Codice della Crisi, D.Lgs. 14/2019) che regolano la posizione del creditore pignoratizio nel fallimento o nella liquidazione giudiziale; 3) le norme sulle garanzie reali in generale (artt. 2784-2956 c.c.) che definiscono i principi comuni a pegno, ipoteca e privilegi.
Il sistema delle garanzie reali del Libro VI è un sistema organico: le disposizioni comuni (principio di tipicità art. 2745 c.c., divieto di patto commissorio art. 2744 c.c.) si applicano trasversalmente a tutte le forme di garanzia, mentre le norme specifiche di ciascun Titolo ne disciplinano le peculiarità. Il coordinamento tra questi livelli normativi garantisce la coerenza del sistema e la prevedibilità delle soluzioni in caso di conflitto tra diverse garanzie sullo stesso bene.
Profili applicativi
L'avvocato e il consulente finanziario che gestiscono operazioni di finanza garantita devono avere una visione d'insieme del sistema delle garanzie reali: il pegno è una delle opzioni possibili, accanto all'ipoteca, ai privilegi e alle garanzie speciali. La scelta della forma di garanzia ottimale dipende dalla natura dei beni disponibili, dalla durata dell'operazione, dal costo di costituzione e gestione, e dal regime processuale di escussione applicabile.
In sintesi
L'art. 2807 c.c. chiude il Titolo IV sul pegno raccordando la disciplina codicistica con le norme processuali sull'esecuzione forzata e con le norme concorsuali, nonché con i principi comuni a tutte le garanzie reali del Libro VI. Il sistema delle garanzie reali è organico: le disposizioni del pegno si inseriscono in un quadro normativo unitario con ipoteca e privilegi, sotto i principi trasversali di tipicità e divieto di patto commissorio.