Art. 2808 C.C. – Costituzione ed effetti dell’ipoteca

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2808 c.c. definisce l'ipoteca come il diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene ipotecato e di essere soddisfatto con preferenza sul ricavato rispetto agli altri creditori.

Contenuto

L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincoli a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. L'ipoteca si costituisce mediante iscrizione nel pubblico registro; l'iscrizione avviene sulla base di un titolo idoneo (volontaria: contratto; giudiziale: sentenza di condanna; legale: di diritto nei casi previsti dalla legge). Il grado dell'ipoteca è determinato dall'ordine delle iscrizioni: l'ipoteca iscritta per prima ha il primo grado e soddisfazione prioritaria nel caso di espropriazione.

Profili applicativi

Le tre tipologie di ipoteca: 1) volontaria: costituita per contratto o atto unilaterale; 2) giudiziale: iscritta in base a una sentenza di condanna; 3) legale: accordata dalla legge in specifici casi (alienante, condividente). Specialità e indivisibilità dell'ipoteca: deve gravare su beni determinati (specialità) e grava su tutto il bene anche se il credito è parzialmente soddisfatto (indivisibilità). La cancellazione dell'ipoteca avviene su consenso del creditore (cancellazione volontaria) o per ordine del giudice (cancellazione coattiva); per i mutui estinti si usa la procedura semplificata ex art. 40-bis T.U.B.

In sintesi

L'art. 2808 c.c. definisce l'ipoteca come diritto reale di garanzia che si costituisce con iscrizione nei registri immobiliari e attribuisce al creditore ipotecario il diritto di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza sul ricavato; il grado segue l'ordine delle iscrizioni.