Testo della norma
L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.
Essa è indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2809 c.c. definisce l'ipoteca e individua i beni su cui può essere costituita: l'ipoteca è un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore il diritto di espropriare i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul ricavato. L'ipoteca può essere iscritta su beni immobili, diritti reali immobiliari e beni mobili registrati.
Ipoteca — definizione e oggetto
L'ipoteca presenta le seguenti caratteristiche strutturali:
Profili applicativi
L'ipoteca è la garanzia reale per eccellenza nel credito immobiliare. Il sistema di pubblicità ipotecaria (registri immobiliari) è fondamentale per la certezza dei diritti: l'ipoteca iscritta è opponibile a qualunque acquirente successivo, mentre l'ipoteca non iscritta è inefficace erga omnes. Il professionista deve verificare le trascrizioni e le iscrizioni ipotecarie nei registri immobiliari prima di procedere a qualunque acquisto o finanziamento garantito da immobile.
In sintesi
L'ipoteca (art. 2809) è un diritto reale di garanzia su beni immobili, diritti reali immobiliari e beni mobili registrati, che attribuisce al creditore il diritto di espropriare il bene e di essere soddisfatto con preferenza. È indivisibile (grava su tutto il bene fino all'estinzione del debito) e segue il bene anche nelle mani degli acquirenti successivi.