Art. 2813 C.C. – Pericolo di danno alle cose ipotecate

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare all'autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2813 c.c. disciplina una fattispecie specifica di ipoteca legale, ovvero il diritto di iscrivere ipoteca che sorge automaticamente in capo a determinati soggetti per effetto di un rapporto giuridico qualificato dalla legge, senza necessità di un accordo contrattuale tra le parti e senza che il debitore debba prestare il proprio consenso.

Ipoteca legale — casi particolari

L'ipoteca legale sorge direttamente dalla legge in presenza di determinate situazioni: 1) a favore dell'alienante sull'immobile venduto, per il credito relativo al prezzo non pagato (art. 2817, n. 1 c.c.); 2) a favore dei coeredi e dei condividenti sugli immobili assegnati ad altri condividenti, per il credito di conguaglio (art. 2817, n. 2 c.c.); 3) a favore dello Stato sugli immobili degli imputati e dei responsabili civili in procedimenti penali (art. 2817, n. 3 c.c.).

L'art. 2813 integra il sistema dell'ipoteca legale disciplinando casi specifici in cui il diritto all'iscrizione sorge per disposizione di legge indipendentemente dalla volontà del proprietario dell'immobile. A differenza dell'ipoteca giudiziale e convenzionale, l'ipoteca legale non richiede la produzione di un titolo contrattuale o di una sentenza, ma solo la dimostrazione della fattispecie legale che ne legittima la costituzione.

Profili applicativi

L'ipoteca legale è rilevante nelle operazioni di compravendita immobiliare: il notaio deve avvertire il compratore che il venditore può iscrivere ipoteca legale sull'immobile per il prezzo non pagato. Nella prassi, le parti spesso rinunciano preventivamente all'ipoteca legale nel rogito notarile per facilitare la circolazione del bene. Nei giudizi di divisione ereditaria, l'ipoteca legale dei coeredi è uno strumento di tutela per il coerede creditore di conguaglio che voglia garantire il proprio credito sull'immobile assegnato al condividente debitore.

In sintesi

L'art. 2813 c.c. disciplina fattispecie specifiche di ipoteca legale, che sorgono direttamente dalla legge senza accordo contrattuale: a favore dell'alienante per il prezzo non pagato, dei coeredi per i conguagli di divisione, e dello Stato in procedimenti penali. L'iscrizione non richiede il consenso del debitore ma solo la prova della fattispecie legale, integrando il sistema delle ipoteche legali previste dall'art. 2817 c.c.