Testo della norma
Le ipoteche costituite sull'usufrutto si estinguono col cessare di questo. Tuttavia, se la cessazione si verifica per rinunzia o per abuso da parte dell'usufruttuario ovvero per acquisto della nuda proprietà da parte del medesimo, l'ipoteca perdura fino a che non si verifichi l'evento che avrebbe altrimenti prodotto l'estinzione dell'usufrutto.
Se la nuda proprietà è gravata da ipoteca, questa, avvenendo l'estinzione dell'usufrutto, si estende alla piena proprietà. Ma nei casi in cui, secondo la disposizione del comma precedente, perdura l'ipoteca costituita sull'usufrutto, l'estensione non pregiudica il credito garantito con l'ipoteca stessa.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2814 c.c. individua i beni che non possono essere oggetto di ipoteca: sono esclusi dall'ipoteca i beni demaniali, i beni patrimoniali indisponibili dello Stato e degli enti pubblici, i beni mobili (salvo quelli iscritti nei pubblici registri), le quote di partecipazione nelle società di persone, i beni non suscettibili di valutazione economica autonoma.
Beni non ipotecabili
I principali beni non suscettibili di ipoteca sono:
Profili applicativi
La verifica della ipotecabilità del bene è il primo passo nella strutturazione di qualsiasi operazione di garanzia reale. Un'ipoteca iscritta su un bene non ipotecabile è nulla. Il professionista deve verificare la natura giuridica del bene (pubblico/privato, registrato/non registrato, vincolato/libero) prima di procedere alla costituzione dell'ipoteca e alla sua iscrizione nei registri immobiliari.
In sintesi
Non possono essere oggetto di ipoteca (art. 2814) i beni demaniali e patrimoniali indisponibili, i beni mobili non registrati (per i quali si usa il pegno), i beni di proprietà altrui. L'ipoteca iscritta su bene non ipotecabile è nulla. La verifica della natura giuridica del bene è il presupposto di qualsiasi operazione di garanzia ipotecaria.