Testo della norma
)
((Hanno ipoteca legale:
1) l'alienante sopra gli immobili alienati per lo adempimento degli obblighi che derivano dall'atto di alienazione;
2) i coeredi, i soci e altri condividenti per il pagamento dei conguagli sopra gli immobili assegnati ai condividenti ai quali incombe tale obbligo;
3) lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile, secondo le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale ))
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2817 c.c. elenca tassativamente i casi in cui l'ipoteca legale sorge direttamente dalla legge, senza necessità di accordo contrattuale tra le parti. Si tratta di tre fattispecie in cui il legislatore ha ritenuto che l'interesse del creditore meritasse una protezione automatica mediante garanzia ipotecaria, indipendentemente dalla volontà del debitore.
Casi di ipoteca legale
L'art. 2817 c.c. prevede tre casi di ipoteca legale: 1) Ipoteca legale dell'alienante: chi aliena un immobile ha ipoteca legale sull'immobile alienato per garantire tutti i crediti derivanti dall'atto di alienazione a carico dell'acquirente (prezzo residuo, pagamenti differiti, obblighi di fare); 2) Ipoteca legale dei coeredi e condividenti: i coeredi e i soci che dividono un patrimonio comune hanno ipoteca legale sugli immobili assegnati agli altri condividenti a garanzia dei crediti di conguaglio derivanti dalla divisione; 3) Ipoteca legale dello Stato: lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato e del responsabile civile per garantire le obbligazioni nascenti da reato (risarcimento, restituzioni, spese processuali).
In tutti e tre i casi, il diritto all'ipoteca nasce direttamente dalla legge al verificarsi della fattispecie, ma per essere opponibile ai terzi l'ipoteca deve essere iscritta nei registri immobiliari dal titolare avente diritto (art. 2818 c.c.).
Profili applicativi
L'ipoteca legale dell'alienante è rilevante nelle compravendite con pagamento dilazionato: il venditore che acconsente al pagamento rateale può iscrivere ipoteca legale sull'immobile venduto senza dover trattare contrattualmente la garanzia. Nella prassi, le parti rinunciano spesso all'ipoteca legale nell'atto di vendita per facilitare la rivendita del bene da parte dell'acquirente. L'ipoteca legale dello Stato in ambito penale è iscritta dalla Procura della Repubblica ed è strumento di garanzia dei danni da reato a favore delle vittime.
In sintesi
L'art. 2817 c.c. prevede tre casi tassativi di ipoteca legale: a favore dell'alienante per i crediti derivanti dalla compravendita, a favore dei coeredi per i conguagli di divisione, e a favore dello Stato per le obbligazioni da reato. In tutti i casi il diritto all'ipoteca sorge automaticamente dalla legge al verificarsi della fattispecie, ma deve essere iscritta nei registri per essere opponibile ai terzi.