Testo della norma
Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando è stato reso esecutivo.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Si può iscrivere ipoteca in base al lodo degli arbitri, quando è stato reso esecutivo.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2819 c.c. disciplina l'ipoteca convenzionale, la forma più diffusa di garanzia ipotecaria, che nasce dall'accordo volontario tra il costituente e il creditore ipotecario. Si tratta dello strumento standard per garantire i mutui bancari, i finanziamenti a lungo termine e le altre operazioni di credito immobiliare.
Ipoteca convenzionale
L'ipoteca convenzionale richiede: 1) contratto scritto (a pena di nullità) tra il costituente e il creditore, che definisce il credito garantito e l'immobile su cui si costituisce la garanzia; 2) capacità di disporre del costituente, che deve essere il proprietario dell'immobile o avere il potere di costituire ipoteca per conto del proprietario; 3) iscrizione nei registri immobiliari, che perfeziona la costituzione e rende l'ipoteca opponibile ai terzi. L'ipoteca convenzionale è tipicamente contenuta nell'atto notarile di mutuo ipotecario.
Caratteristiche dell'ipoteca convenzionale: 1) richiede la forma scritta ad substantiam (l'accordo orale non è sufficiente); 2) il costituente può essere il debitore stesso o un terzo garante che offre un proprio immobile a garanzia del debito altrui; 3) il grado dell'ipoteca dipende dalla data di iscrizione (primo grado, secondo grado, ecc.); 4) l'importo garantito deve essere determinato o determinabile.
Profili applicativi
L'ipoteca convenzionale è il cuore del credito fondiario e del mutuo bancario: senza questa forma di garanzia, il finanziamento immobiliare a lungo termine sarebbe impraticabile. Il notaio che rogita il mutuo ipotecario è responsabile della corretta costituzione dell'ipoteca e della sua iscrizione. Il mutuatario che non paga il mutuo espone il proprio immobile all'esecuzione forzata con vendita all'asta, e il ricavato è destinato prioritariamente alla soddisfazione del creditore ipotecario.
In sintesi
L'art. 2819 c.c. disciplina l'ipoteca convenzionale, che sorge dall'accordo scritto tra le parti e si perfeziona con l'iscrizione nei registri immobiliari. È la forma più diffusa di ipoteca, strumento indispensabile per i mutui bancari e i finanziamenti immobiliari a lungo termine. Può essere costituita dal debitore stesso o da un terzo garante che metta a disposizione un proprio immobile.