Testo della norma
Si può parimenti iscrivere ipoteca in base alle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere, dopo che ne è stata dichiarata l'efficacia dall'autorità giudiziaria italiana, salvo che le convenzioni internazionali dispongano diversamente.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2820 c.c. disciplina l'ipoteca su beni futuri: l'ipoteca su beni non ancora esistenti nel patrimonio del concedente o non ancora di sua proprietà al momento della costituzione può essere concessa, ma acquista efficacia solo dal momento in cui il bene viene ad esistenza o entra nel patrimonio del concedente. La garanzia si 'aggancia' al bene quando questo si materializza.
Ipoteca su beni futuri
L'ipoteca su beni futuri presenta le seguenti caratteristiche:
Profili applicativi
L'ipoteca su beni futuri è ampiamente usata nelle costruzioni e nelle operazioni di finanza immobiliare. La banca che finanzia un'operazione di sviluppo immobiliare iscrive l'ipoteca sul terreno e ottiene la garanzia che si estende agli edifici man mano che vengono costruiti. Il rischio per il creditore è il ritardo nella costruzione o la mancata costruzione: in tal caso, l'ipoteca non acquista efficacia sui beni non ancora esistenti.
In sintesi
L'ipoteca può essere costituita su beni futuri (art. 2820): il contratto è valido sin dalla stipula, ma la garanzia acquista efficacia solo dal momento in cui il bene entra nel patrimonio del concedente. Il grado dell'ipoteca decorre dall'iscrizione, ma è limitato ai beni che vengono ad esistenza successivamente. Molto usata nei finanziamenti immobiliari per ipotecare edifici in costruzione.