Testo della norma
L'ipoteca può essere concessa anche mediante dichiarazione unilaterale. La concessione deve farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità.
Non può essere concessa per testamento.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2821 c.c. disciplina le modalità dell'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari, stabilendo le formalità richieste per il perfezionamento della garanzia e le condizioni affinché l'ipoteca sia opponibile ai terzi. L'iscrizione è elemento costitutivo dell'ipoteca: senza di essa la garanzia non esiste nei confronti dei terzi.
Formalità dell'iscrizione ipotecaria
L'iscrizione ipotecaria si esegue presentando alla conservatoria dei registri immobiliari competente: 1) la nota di iscrizione, in duplice copia, contenente le generalità del creditore e del debitore, la descrizione del credito garantito (importo, tasso, scadenza) e l'identificazione catastale degli immobili ipotecati; 2) il titolo che legittima l'iscrizione (contratto di mutuo ipotecario, sentenza di condanna, decreto ingiuntivo esecutivo). Il conservatore esegue l'iscrizione e restituisce al richiedente una copia con l'attestazione della data e dell'ora di presentazione.
La data e l'ora di presentazione dell'iscrizione determinano il grado dell'ipoteca: se due ipoteche gravano sullo stesso immobile, prevale quella iscritta prima. In caso di iscrizioni avvenute nella stessa giornata, la priorità è determinata dall'ordine di presentazione al conservatore.
Profili applicativi
Nelle operazioni di mutuo bancario, l'iscrizione ipotecaria è curata dal notaio rogante che presenta la nota di iscrizione alla conservatoria dopo la stipula dell'atto. La digitalizzazione dei registri immobiliari (ora gestiti dall'Agenzia delle Entrate) ha semplificato le procedure, consentendo l'iscrizione telematica. L'acquirente di un immobile deve sempre verificare il registro ipotecario prima del rogito per conoscere l'esistenza di iscrizioni a carico del venditore.
In sintesi
L'art. 2821 c.c. disciplina le formalità dell'iscrizione ipotecaria: presentazione alla conservatoria della nota di iscrizione (in doppio esemplare) con i dati del creditore, del debitore, del credito e dell'immobile, unitamente al titolo. La data e l'ora di iscrizione determinano il grado dell'ipoteca e la priorità nel concorso tra creditori ipotecari. L'iscrizione è elemento costitutivo dell'ipoteca per l'opponibilità ai terzi.