Testo della norma
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((L'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis, limitatamente alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 . Se l'accollo risulta da atto successivo, questo è annotato in margine alla trascrizione del contratto preliminare)) .
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Rafforza la tutela del promissario acquirente in un contratto preliminare, consentendo l'iscrizione di ipoteca sul bene con particolari effetti di prevalenza.
Contenuto
È consentita l'iscrizione di ipoteca sul bene oggetto di un contratto preliminare di compravendita, con effetti di prevalenza rispetto a iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli successive alla trascrizione del preliminare stesso, secondo le regole specificamente previste.
Profili applicativi
La possibilità di iscrivere ipoteca collegata al contratto preliminare rafforza la posizione del promissario acquirente, offrendogli una garanzia reale coordinata con la trascrizione del preliminare, a tutela dell'aspettativa di acquisto del bene.
In sintesi
Sul bene oggetto di contratto preliminare può essere iscritta ipoteca con particolari effetti di prevalenza a tutela del promissario acquirente.