Art. 2826 C.C. – ( (Indicazione dell’immobile ipotecato

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

))

((Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono)) .

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2826 c.c. disciplina la cancellazione dell'ipoteca dai registri immobiliari, individuando le condizioni e le modalità con cui la garanzia ipotecaria viene definitivamente eliminata, liberando l'immobile dal vincolo e consentendo la piena disponibilità del bene al proprietario.

Cancellazione dell'ipoteca

La cancellazione dell'ipoteca può avvenire: 1) consensualmente: il creditore rilascia una quietanza o un atto di consenso alla cancellazione dopo il pagamento integrale del debito; il debitore o il notaio presenta il documento alla conservatoria per la cancellazione; 2) giudizialmente: il tribunale ordina la cancellazione quando il credito è prescritto, quando l'ipoteca è stata costituita irregolarmente, o quando il creditore rifiuta ingiustificatamente di consentire alla cancellazione; 3) automaticamente: l'ipoteca si estingue (anche senza formale cancellazione) quando il credito si estingue per pagamento, compensazione, remissione o altra causa liberatoria, ma la cancellazione formale è necessaria per rendere la liberazione opponibile ai terzi.

La cancellazione ha effetto costitutivo per l'opponibilità ai terzi: anche se il credito è estinto, l'ipoteca risulterà formalmente ancora iscritta ai registri finché non si proceda alla cancellazione. Per i terzi che consultano il registro, la presenza di un'iscrizione non cancellata è equiparata all'esistenza di un'ipoteca attiva.

Profili applicativi

La cancellazione dell'ipoteca a seguito di estinzione del mutuo bancario è adempimento routinario nella compravendita immobiliare: il venditore estingue il mutuo al momento del rogito con il prezzo pagato dall'acquirente, e il notaio cura la cancellazione contestuale. La banca rilascia la quietanza e il consenso alla cancellazione che vengono allegati all'atto notarile. La cancellazione automatica introdotta dalla L. 40/2007 (decreto Bersani) per i mutui residenziali ha semplificato la procedura.

In sintesi

L'art. 2826 c.c. disciplina la cancellazione dell'ipoteca, che può avvenire consensualmente (con il consenso del creditore dopo il pagamento), giudizialmente (su ordine del tribunale), o automaticamente per estinzione del credito. La cancellazione formale è necessaria per rendere la liberazione opponibile ai terzi, poiché l'iscrizione non cancellata è equiparata a un'ipoteca attiva nel registro.