Art. 2827 C.C. – Luogo dell’iscrizione

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

L'ipoteca si iscrive nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova l'immobile.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2827 c.c. stabilisce la procedura per la cancellazione dell'ipoteca dai registri immobiliari, specificando i documenti da presentare alla conservatoria e le formalità richieste perché la cancellazione sia valida e opponibile. La norma completa il sistema di pubblicità ipotecaria regolando il momento di uscita della garanzia dal registro.

Procedura di cancellazione dell'ipoteca

La cancellazione dell'ipoteca richiede la presentazione alla conservatoria dei registri immobiliari di: 1) la nota di cancellazione in duplice copia, contenente le generalità del creditore e del debitore, il riferimento all'iscrizione da cancellare (numero e data), e l'indicazione degli immobili da liberare; 2) il consenso alla cancellazione rilasciato dal creditore mediante atto autenticato o atto pubblico notarile; 3) eventuali documenti aggiuntivi richiesti per le specifiche tipologie di cancellazione (sentenza per la cancellazione giudiziaria, decreto per la cancellazione automatica ex L. 40/2007).

Tempi e costi: la cancellazione viene eseguita dalla conservatoria entro tempi definiti dalla normativa sull'efficienza degli uffici immobiliari. Con la L. 40/2007 (decreto Bersani bis), per i mutui bancari stipulati da persone fisiche o piccole imprese, la banca è obbligata a trasmettere la quietanza all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'estinzione del mutuo, e la cancellazione avviene automaticamente senza costi per il mutuatario.

Profili applicativi

La procedura di cancellazione semplificata introdotta dalla L. 40/2007 ha ridotto significativamente i costi e i tempi per i privati che estinguono il mutuo: la banca comunica automaticamente l'avvenuta estinzione e la cancellazione avviene d'ufficio, senza che il mutuatario debba sostenere spese notarili. Per le ipoteche diverse dai mutui bancari (giudiziali, legali, mutui aziendali non soggetti alla L. 40/2007), la procedura ordinaria con nota di cancellazione e consenso del creditore rimane necessaria.

In sintesi

L'art. 2827 c.c. regola la procedura di cancellazione dell'ipoteca: presentazione alla conservatoria della nota di cancellazione e del consenso autenticato del creditore. La L. 40/2007 ha semplificato la procedura per i mutui bancari a privati e piccole imprese, rendendo automatica la cancellazione su comunicazione della banca all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'estinzione, senza costi per il mutuatario.