Art. 2830 C.C. – Ipoteca giudiziale sui beni dell’eredità beneficiata e dell’eredità giacente

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario o se si tratta di eredità giacente, non possono essere iscritte ipoteche giudiziali sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunziate anteriormente alla morte del debitore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2830 c.c. disciplina le formalità procedurali della purgazione, indicando le modalità con cui il terzo deve notificare l'offerta ai creditori e i termini entro cui costoro devono reagire. La procedura bilancia l'interesse del terzo a liberare il bene e l'interesse dei creditori a non ricevere un compenso artificialmente depresso rispetto al valore di mercato.

Procedura di purgazione: forme e termini

Il terzo che intende avvalersi della purgazione deve notificare a ciascun creditore iscritto un'intimazione contenente: 1) l'indicazione del titolo di acquisto e della sua data di trascrizione; 2) il prezzo convenuto nell'atto di acquisto o il valore del bene liberamente dichiarato; 3) l'offerta di pagare fino a tale importo a soddisfacimento proporzionale dei crediti iscritti. I creditori dispongono di quaranta giorni dalla notificazione per dichiarare se intendono provocare la vendita all'incanto. Decorso tale termine senza opposizione, il terzo può depositare l'importo offerto e richiedere la cancellazione di tutte le iscrizioni ipotecarie. Il deposito sostituisce il bene nelle pretese dei creditori, che concorrono sul ricavato secondo il proprio grado.

Profili applicativi

Il termine di quaranta giorni è perentorio: la sua decorrenza senza reazione dei creditori consolida la posizione del terzo e apre la via al deposito liberatorio. La notificazione deve essere eseguita a tutti i creditori iscritti, compresi quelli con grado postergato: l'omissione di anche uno solo di essi rende la purgazione inopponibile al creditore pretermesso, che conserva il proprio diritto di sequela.

In sintesi

La purgazione richiede notificazione dell'offerta a tutti i creditori iscritti con indicazione del prezzo; il silenzio entro quaranta giorni consente il deposito liberatorio e la cancellazione delle iscrizioni.