Art. 2833 C.C. – (ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime
Testo della norma
)
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2833 c.c. regola la distribuzione del ricavato dalla vendita del bene ipotecato tra i creditori concorrenti, stabilendo i criteri di riparto in presenza di una pluralità di ipoteche iscritte sullo stesso bene. La norma costituisce il punto di raccordo tra il diritto di prelazione ipotecaria e le regole generali del concorso dei creditori in sede esecutiva.
Distribuzione del ricavato tra creditori ipotecari
Il ricavato dalla vendita del bene ipotecato è distribuito tra i creditori secondo il seguente ordine preferenziale: 1) spese processuali e di conservazione del bene anticipate nel corso della procedura esecutiva; 2) crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare (artt. 2748 e ss. c.c.), che prevalgono anche sulle ipoteche di primo grado salvo eccezioni di legge; 3) crediti ipotecari, nell'ordine determinato dalla data di iscrizione e, a parità di data, dal numero d'ordine dell'iscrizione nei registri immobiliari (art. 2644 c.c.); 4) crediti chirografari in caso di residuo. I creditori di grado postergato sono soddisfatti solo dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori di grado anteriore.
Profili applicativi
In presenza di più ipoteche sullo stesso bene il piano di riparto è redatto dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 596-598 c.p.c.; i creditori ammessi al concorso devono presentare domanda di partecipazione alla distribuzione. La corretta determinazione del grado ipotecario è decisiva: un'iscrizione anteriore, anche di pochi giorni, può significare la differenza tra soddisfazione integrale e perdita del credito in caso di incapienza del ricavato.
In sintesi
Il ricavato dalla vendita è distribuito nell'ordine: spese, privilegi speciali immobiliari, ipoteche per data e numero di iscrizione, chirografari; la priorità di grado determina l'effettiva soddisfazione del creditore in caso di incapienza.
I cookie necessari abilitano funzioni essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzioni come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’attivazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come numero di visitatori, frequenza di rimbalzo e fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari forniscono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l’efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
I cookie non classificati sono cookie che siamo in fase di classificazione, insieme ai fornitori dei singoli cookie.
Commento
Inquadramento
L'art. 2833 c.c. regola la distribuzione del ricavato dalla vendita del bene ipotecato tra i creditori concorrenti, stabilendo i criteri di riparto in presenza di una pluralità di ipoteche iscritte sullo stesso bene. La norma costituisce il punto di raccordo tra il diritto di prelazione ipotecaria e le regole generali del concorso dei creditori in sede esecutiva.
Distribuzione del ricavato tra creditori ipotecari
Il ricavato dalla vendita del bene ipotecato è distribuito tra i creditori secondo il seguente ordine preferenziale: 1) spese processuali e di conservazione del bene anticipate nel corso della procedura esecutiva; 2) crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare (artt. 2748 e ss. c.c.), che prevalgono anche sulle ipoteche di primo grado salvo eccezioni di legge; 3) crediti ipotecari, nell'ordine determinato dalla data di iscrizione e, a parità di data, dal numero d'ordine dell'iscrizione nei registri immobiliari (art. 2644 c.c.); 4) crediti chirografari in caso di residuo. I creditori di grado postergato sono soddisfatti solo dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori di grado anteriore.
Profili applicativi
In presenza di più ipoteche sullo stesso bene il piano di riparto è redatto dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 596-598 c.p.c.; i creditori ammessi al concorso devono presentare domanda di partecipazione alla distribuzione. La corretta determinazione del grado ipotecario è decisiva: un'iscrizione anteriore, anche di pochi giorni, può significare la differenza tra soddisfazione integrale e perdita del credito in caso di incapienza del ricavato.
In sintesi
Il ricavato dalla vendita è distribuito nell'ordine: spese, privilegi speciali immobiliari, ipoteche per data e numero di iscrizione, chirografari; la priorità di grado determina l'effettiva soddisfazione del creditore in caso di incapienza.