Art. 2833 C.C. – (ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

)

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2833 c.c. regola la distribuzione del ricavato dalla vendita del bene ipotecato tra i creditori concorrenti, stabilendo i criteri di riparto in presenza di una pluralità di ipoteche iscritte sullo stesso bene. La norma costituisce il punto di raccordo tra il diritto di prelazione ipotecaria e le regole generali del concorso dei creditori in sede esecutiva.

Distribuzione del ricavato tra creditori ipotecari

Il ricavato dalla vendita del bene ipotecato è distribuito tra i creditori secondo il seguente ordine preferenziale: 1) spese processuali e di conservazione del bene anticipate nel corso della procedura esecutiva; 2) crediti assistiti da privilegio speciale immobiliare (artt. 2748 e ss. c.c.), che prevalgono anche sulle ipoteche di primo grado salvo eccezioni di legge; 3) crediti ipotecari, nell'ordine determinato dalla data di iscrizione e, a parità di data, dal numero d'ordine dell'iscrizione nei registri immobiliari (art. 2644 c.c.); 4) crediti chirografari in caso di residuo. I creditori di grado postergato sono soddisfatti solo dopo l'integrale soddisfacimento dei creditori di grado anteriore.

Profili applicativi

In presenza di più ipoteche sullo stesso bene il piano di riparto è redatto dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 596-598 c.p.c.; i creditori ammessi al concorso devono presentare domanda di partecipazione alla distribuzione. La corretta determinazione del grado ipotecario è decisiva: un'iscrizione anteriore, anche di pochi giorni, può significare la differenza tra soddisfazione integrale e perdita del credito in caso di incapienza del ricavato.

In sintesi

Il ricavato dalla vendita è distribuito nell'ordine: spese, privilegi speciali immobiliari, ipoteche per data e numero di iscrizione, chirografari; la priorità di grado determina l'effettiva soddisfazione del creditore in caso di incapienza.