Art. 2837 C.C. – Atti formati all’estero

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Gli atti formati in paese estero che si presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2837 c.c. elenca i modi di estinzione dell'ipoteca, ossia le fattispecie al verificarsi delle quali il vincolo ipotecario cessa di gravare sul bene. L'estinzione va tenuta distinta dalla cancellazione dell'iscrizione (art. 2826 c.c.): la prima è la vicenda sostanziale del diritto reale di garanzia, la seconda è la sua rimozione formale dal registro immobiliare.

Modi di estinzione dell'ipoteca

  • 1) Estinzione dell'obbligazione garantita: l'ipoteca, in quanto garanzia accessoria, si estingue quando il debito viene meno per pagamento, compensazione, remissione, novazione o altra causa estintiva.
  • 2) Perimento del bene: la distruzione totale del bene fa venire meno l'oggetto dell'ipoteca; se sussiste un indennizzo assicurativo, il creditore può rivalersi su tale somma per effetto della surrogazione reale.
  • 3) Rinuncia del creditore: atto unilaterale del creditore che abbandona la garanzia ipotecaria senza rinunciare al credito; richiede forma scritta e è iscrivibile nei registri immobiliari.
  • 4) Decorso del termine: l'ipoteca a termine si estingue alla scadenza convenuta.
  • 5) Pronunzia giudiziale: sentenza che dichiara l'invalidità o l'inefficacia dell'atto costitutivo o che accerta una causa di scioglimento sopravvenuta.
  • 6) Purgazione: a seguito del completamento della procedura di purgazione da parte del terzo acquirente (artt. 2829 e ss. c.c.).

Profili applicativi

Nella pratica bancaria è fondamentale distinguere estinzione del debito ed estinzione dell'ipoteca: il rimborso integrale del mutuo estingue il debito e determina l'estinzione sostanziale dell'ipoteca, ma la cancellazione formale richiede una procedura specifica (art. 2826 c.c. e L. 40/2007). Solo con la cancellazione il bene risulta privo di vincoli nei registri immobiliari, con piena opponibilità ai terzi.

In sintesi

L'ipoteca si estingue per: estinzione del credito garantito, perimento del bene, rinuncia del creditore, decorso del termine, pronunzia giudiziale o purgazione; estinzione sostanziale e cancellazione formale sono momenti giuridicamente distinti.