Testo della norma
Gli atti formati in paese estero che si presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Gli atti formati in paese estero che si presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2837 c.c. elenca i modi di estinzione dell'ipoteca, ossia le fattispecie al verificarsi delle quali il vincolo ipotecario cessa di gravare sul bene. L'estinzione va tenuta distinta dalla cancellazione dell'iscrizione (art. 2826 c.c.): la prima è la vicenda sostanziale del diritto reale di garanzia, la seconda è la sua rimozione formale dal registro immobiliare.
Modi di estinzione dell'ipoteca
Profili applicativi
Nella pratica bancaria è fondamentale distinguere estinzione del debito ed estinzione dell'ipoteca: il rimborso integrale del mutuo estingue il debito e determina l'estinzione sostanziale dell'ipoteca, ma la cancellazione formale richiede una procedura specifica (art. 2826 c.c. e L. 40/2007). Solo con la cancellazione il bene risulta privo di vincoli nei registri immobiliari, con piena opponibilità ai terzi.
In sintesi
L'ipoteca si estingue per: estinzione del credito garantito, perimento del bene, rinuncia del creditore, decorso del termine, pronunzia giudiziale o purgazione; estinzione sostanziale e cancellazione formale sono momenti giuridicamente distinti.