Testo della norma
))
((Per eseguire l'iscrizione deve presentarsi il titolo costitutivo insieme con una nota sottoscritta dal richiedente in doppio originale.
La nota deve indicare:
1) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di codice fiscale del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di ipoteca; la denominazione o la ragione sociale, la sede e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per queste ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo.
Per le obbligazioni all'ordine o al portatore si devono osservare le norme dell'articolo 2831. Per le obbligazioni all'ordine si deve inoltre esibire il titolo al conservatore, il quale vi annota l'eseguita iscrizione dell'ipoteca. Per le obbligazioni al portatore si deve presentare copia dell'atto di emissione e del piano di ammortamento;
2) il domicilio eletto dal creditore nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari;
3) il titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato;
4) l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa;
5) gli interessi e le annualità che il credito produce;
6) il tempo della esigibilità;
7) la natura e la situazione dei beni gravati, con le indicazioni prescritte dall'articolo 2826)) .
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2839 c.c. contiene disposizioni di rinvio e di coordinamento tra la disciplina sostanziale dell'ipoteca e le norme del codice di procedura civile in materia di espropriazione forzata immobiliare. La norma funge da cerniera tra il diritto civile delle garanzie reali e le regole processuali che ne consentono l'attuazione coattiva in caso di inadempimento del debitore.
Coordinamento con le norme processuali sull'esecuzione immobiliare
Per quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni del codice civile in materia di ipoteca, si applicano le norme del codice di procedura civile sull'esecuzione forzata immobiliare (artt. 555 e ss. c.p.c.). Il raccordo tra le due discipline riguarda in particolare: 1) le modalità di pignoramento degli immobili ipotecati e la forma dell'atto di pignoramento; 2) la determinazione del prezzo base d'asta e le modalità di vendita forzata (con o senza incanto); 3) la distribuzione del ricavato tra i creditori concorrenti e la formazione del progetto di distribuzione (artt. 596-598 c.p.c.); 4) i diritti dei terzi sugli immobili venduti in sede esecutiva, con effetto purgativo automatico delle ipoteche anteriori al pignoramento nei confronti dell'aggiudicatario.
Profili applicativi
Il coordinamento con il codice di procedura civile è essenziale nella pratica esecutiva: il creditore ipotecario che intende realizzare la propria garanzia deve percorrere la via dell'espropriazione forzata immobiliare, che è l'unico strumento per acquisire coattivamente il ricavato del bene. La scelta del foro competente, i termini di opposizione agli atti esecutivi, le modalità di distribuzione e i diritti di intervento dei creditori concorrenti sono interamente regolati dal codice di rito.
In sintesi
L'art. 2839 c.c. raccorda la disciplina sostanziale dell'ipoteca con le norme processuali sull'esecuzione immobiliare; l'aggiudicatario in sede esecutiva acquista il bene libero da tutte le ipoteche iscritte anteriormente al pignoramento.