Testo della norma
Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.
I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall'art. 2664.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2840 c.c. disciplina la capacità di costituire ipoteca, individuando i soggetti legittimati a vincolare immobili con questo diritto reale di garanzia. La norma è espressione del principio generale per cui solo il titolare del diritto reale sull'immobile può gravarlo con un vincolo ipotecario opponibile ai terzi.
Capacità di ipotecare e legittimazione
Può concedere ipoteca: 1) il proprietario dell'immobile, che è il soggetto naturalmente legittimato; 2) il titolare di un diritto reale suscettibile di ipoteca (superficie, enfiteusi, usufrutto nei limiti di legge); 3) il rappresentante legale o volontario del proprietario, nei limiti dei poteri conferiti. Non può validamente ipotecare: a) il nudo proprietario per la quota di godimento spettante all'usufruttuario, se non con i limiti del suo diritto; b) il comproprietario per la quota altrui; c) chiunque non abbia la disponibilità giuridica del bene. Il difetto di legittimazione rende l'ipoteca inefficace nei confronti dei terzi aventi causa dal legittimo titolare, salvi gli effetti dell'acquisto a non domino nei casi previsti dalla legge.
Profili applicativi
La verifica della legittimazione ipotecaria è centrale nella prassi bancaria: il funzionario che istruisce il finanziamento deve accertare la piena titolarità del concedente mediante visura catastale e ipotecaria aggiornata. Nei finanziamenti a favore di società, occorre verificare che l'organo amministrativo sia dotato dei necessari poteri e che l'ipoteca non violi i limiti dello statuto societario.
In sintesi
Solo il titolare del diritto reale sull'immobile è legittimato a costituire ipoteca; il difetto di legittimazione rende il vincolo inopponibile ai terzi e inficia l'efficacia della garanzia.