Art. 2840 C.C. – Certificato dell’iscrizione

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Eseguita l'iscrizione, il conservatore restituisce al richiedente uno degli originali della nota, certificando, in calce al medesimo, la data e il numero d'ordine dell'iscrizione.

I titoli consegnati al conservatore sono custoditi secondo quanto è disposto dall'art. 2664.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2840 c.c. disciplina la capacità di costituire ipoteca, individuando i soggetti legittimati a vincolare immobili con questo diritto reale di garanzia. La norma è espressione del principio generale per cui solo il titolare del diritto reale sull'immobile può gravarlo con un vincolo ipotecario opponibile ai terzi.

Capacità di ipotecare e legittimazione

Può concedere ipoteca: 1) il proprietario dell'immobile, che è il soggetto naturalmente legittimato; 2) il titolare di un diritto reale suscettibile di ipoteca (superficie, enfiteusi, usufrutto nei limiti di legge); 3) il rappresentante legale o volontario del proprietario, nei limiti dei poteri conferiti. Non può validamente ipotecare: a) il nudo proprietario per la quota di godimento spettante all'usufruttuario, se non con i limiti del suo diritto; b) il comproprietario per la quota altrui; c) chiunque non abbia la disponibilità giuridica del bene. Il difetto di legittimazione rende l'ipoteca inefficace nei confronti dei terzi aventi causa dal legittimo titolare, salvi gli effetti dell'acquisto a non domino nei casi previsti dalla legge.

Profili applicativi

La verifica della legittimazione ipotecaria è centrale nella prassi bancaria: il funzionario che istruisce il finanziamento deve accertare la piena titolarità del concedente mediante visura catastale e ipotecaria aggiornata. Nei finanziamenti a favore di società, occorre verificare che l'organo amministrativo sia dotato dei necessari poteri e che l'ipoteca non violi i limiti dello statuto societario.

In sintesi

Solo il titolare del diritto reale sull'immobile è legittimato a costituire ipoteca; il difetto di legittimazione rende il vincolo inopponibile ai terzi e inficia l'efficacia della garanzia.