Art. 2842 C.C. – Variazione del domicilio eletto

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

È in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.

Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all'iscrizione.

La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell'ufficio del conservatore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2842 c.c. prevede che l'annotazione delle vicende del credito ipotecario (cessione, surrogazione) mantenga il rango dell'iscrizione originaria, evitando che il trasferimento del credito comporti una degradazione nella graduatoria tra i creditori. La norma tutela la funzione della garanzia ipotecaria, che deve seguire il credito senza perdere di efficacia.

Conservazione del grado ipotecario nelle vicende del credito

Il principio sancito dall'art. 2842 c.c. è che la modificazione soggettiva del creditore ipotecario non altera il grado dell'iscrizione: il cessionario subentra nella stessa posizione che aveva il cedente nella graduatoria ipotecaria. Questo vale per: 1) la cessione volontaria del credito (art. 1260 c.c.); 2) la surrogazione legale (art. 1203 c.c.), in particolare quella a favore del terzo che paga; 3) la surrogazione convenzionale (art. 1202 c.c.); 4) il trasferimento del credito nell'ambito di operazioni di fusione o scissione societaria. La garanzia ipotecaria si trasmette con il credito come diritto accessorio (art. 1263 c.c.) e l'annotazione ha funzione dichiarativa, non costitutiva, del trasferimento già avvenuto.

Profili applicativi

Il principio di conservazione del grado è fondamentale nelle operazioni di ristrutturazione del debito bancario: il cessionario del portafoglio crediti deve sapere di acquistare ipoteche con lo stesso rango che avevano in origine, senza scalare la graduatoria. Nei casi di surrogazione del terzo (art. 2834 c.c.), la conservazione del grado consente al terzo di rivalersi sul debitore con la stessa forza del creditore che ha soddisfatto.

In sintesi

Il cessionario del credito ipotecario conserva il medesimo grado del cedente nella graduatoria ipotecaria; il trasferimento non degrada la posizione di prelazione, che resta ancorata alla data e al numero dell'iscrizione originaria.