Art. 2843 C.C. – Annotazione di cessione, di surrogazione e di altri atti dispositivi del credito

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca per cessione, surrogazione, pegno, postergazione di grado o costituzione in dote del credito ipotecario, nonché per sequestro, pignoramento o assegnazione del credito medesimo si deve annotare in margine all'iscrizione dell'ipoteca.

La trasmissione o il vincolo dell'ipoteca non ha effetto finchè l'annotazione non sia stata eseguita. Dopo l'annotazione l'iscrizione non si può cancellare senza il consenso dei titolari dei diritti indicati nell'annotazione medesima e le intimazioni o notificazioni che occorrono in dipendenza dell'iscrizione devono essere loro fatte nel domicilio eletto.

Per l'annotazione deve essere consegnata al conservatore copia del titolo e, qualora questo sia una scrittura privata o un atto formato in paese estero, si applicano le disposizioni degli articoli 2835 e 2837.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2843 c.c. disciplina le formalità dell'annotazione nei registri immobiliari, stabilendo il contenuto dell'atto e le modalità di esecuzione da parte del conservatore. La norma garantisce la completezza e l'aggiornamento dei registri, strumento di pubblicità essenziale per la certezza delle relazioni patrimoniali immobiliari.

Formalità dell'annotazione nei registri immobiliari

L'annotazione è eseguita dal conservatore dei registri immobiliari competente per territorio a seguito di apposita domanda presentata dall'interessato. La nota di annotazione deve contenere: 1) indicazione del titolo in forza del quale si richiede l'annotazione (atto notarile di cessione, provvedimento giudiziale, atto di fusione, ecc.); 2) estremi dell'iscrizione ipotecaria di riferimento (data, numero, conservatoria); 3) identificazione del nuovo titolare del credito o della modificazione avvenuta; 4) eventuali indicazioni sull'ammontare del credito residuo. L'annotazione viene eseguita a margine dell'iscrizione originaria, collegandola formalmente alla modifica intervenuta. Contro il rifiuto del conservatore è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente.

Profili applicativi

Le formalità dell'annotazione sono disciplinate anche dal Regolamento sui registri immobiliari (D.P.R. 650/1972), che specifica le caratteristiche della nota e le procedure operative dei conservatori. Con l'informatizzazione dei registri immobiliari, le domande di annotazione sono presentate in formato telematico con firma digitale, velocizzando i tempi di esecuzione e riducendo il rischio di errori formali.

In sintesi

L'annotazione nei registri immobiliari richiede apposita domanda con nota conforme al regolamento; è eseguita a margine dell'iscrizione originaria e deve contenere l'indicazione del titolo e del nuovo titolare del diritto ipotecario.