Art. 2844 C.C. – Azioni e notificazioni

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all'autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione da farsi alla persona in mani proprie o all'ultimo domicilio da essi eletto.

La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni.

Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona ovvero è cessato l'ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all'ufficio presso il quale l'iscrizione è stata presa.

Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca o per la cancellazione totale o parziale dell'iscrizione, il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile .

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2844 c.c. disciplina la riduzione dell'ipoteca per accordo tra creditore e debitore, ossia la riduzione volontaria dell'ammontare garantito o dell'estensione del vincolo su una parte del bene ipotecato. Si distingue dalla riduzione giudiziale (art. 2872 c.c.) in quanto dipende dal consenso del creditore, il quale rinuncia parzialmente alla propria garanzia.

Riduzione volontaria dell'ipoteca

La riduzione volontaria dell'ipoteca si può attuare in due forme: 1) riduzione dell'ammontare garantito: il creditore dichiara di limitare l'ipoteca a un importo inferiore rispetto a quello iscritto, liberando il bene per la parte eccedente; ciò è frequente quando il debito residuo si è ridotto per effetto di pagamenti parziali; 2) riduzione dell'estensione immobiliare: il creditore acconsente a liberare dall'ipoteca una parte determinata del bene o uno dei beni compresi nell'iscrizione, mantenendo il vincolo sul resto. In entrambi i casi, la riduzione deve essere formalizzata con atto autentico e annotata nel registro immobiliare a margine dell'iscrizione originaria. La riduzione ha effetto dalla data dell'annotazione.

Profili applicativi

La riduzione volontaria è frequente nelle pratiche di frazionamento di mutuo fondiario: quando un edificio viene costruito e le singole unità immobiliari sono vendute, la banca riduce progressivamente l'ipoteca originaria liberando le unità mano a mano che il prezzo di vendita viene versato. Questo meccanismo, detto anche accollo frazionato, richiede precisa coordinazione tra venditore, acquirente e istituto di credito.

In sintesi

La riduzione volontaria dell'ipoteca richiede il consenso del creditore e deve essere annotata nel registro immobiliare; può riguardare l'ammontare garantito o l'estensione immobiliare del vincolo, con effetto dalla data dell'annotazione.