Art. 2845 C.C. – Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all’ordine e al portatore

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Se l'iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all'ordine, le citazioni e notificazioni previste dall'

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2845 c.c. disciplina l'ipoteca a garanzia di obbligazioni future o condizionali, ammettendo la possibilità di vincolare un immobile a copertura di crediti non ancora sorti o soggetti a condizione sospensiva. La norma è di fondamentale importanza per le aperture di credito in conto corrente e per le linee di fido garantite da ipoteca.

Ipoteca a garanzia di obbligazioni future o condizionali

L'ipoteca può essere costituita a garanzia di un'obbligazione futura o condizionale, ma l'iscrizione deve indicare: 1) il credito massimo garantito (c.d. somma massima garantita), poiché i terzi devono poter conoscere il limite entro cui il bene è vincolato; 2) la natura futura o condizionale dell'obbligazione. Il grado ipotecario decorre dalla data dell'iscrizione, anche se il credito sorge successivamente: ciò garantisce la priorità del creditore rispetto a coloro che iscrivono ipoteca dopo di lui, anche se il credito era ancora futuro al momento della prima iscrizione. Se l'obbligazione futura non viene mai a esistenza o la condizione non si avvera, l'ipoteca si estingue per mancanza di causa.

Profili applicativi

L'ipoteca a garanzia di crediti futuri è la forma tipica utilizzata per garantire aperture di credito bancarie e linee revolving: la banca inscrive ipoteca per l'importo massimo della linea concessa, e il credito sorge man mano che il cliente utilizza il fido. Il limite della somma massima garantita nell'iscrizione protegge i terzi da ipoteche di importo illimitato che potrebbero paralizzare la circolazione del bene.

In sintesi

L'ipoteca può garantire obbligazioni future o condizionali; l'iscrizione deve indicare il massimo garantito e determina il grado a partire dalla propria data, indipendentemente dal momento in cui il credito viene in essere.