Art. 2846 C.C. – Spese d’iscrizione

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2846 c.c. disciplina gli effetti della novazione sull'ipoteca, risolvendo il conflitto tra il principio di accessorietà — che lega l'ipoteca al credito originario — e l'interesse delle parti a mantenere la garanzia dopo la modificazione del rapporto obbligatorio. La regola generale è che la novazione dell'obbligazione estingue l'ipoteca, salvo che le parti abbiano espressamente convenuto il contrario.

Novazione e ipoteca

La novazione dell'obbligazione garantita determina l'estinzione dell'ipoteca, in quanto questa è accessoria all'obbligazione originaria: estinta quest'ultima, viene meno anche la garanzia. Tuttavia, le parti possono derogare a questa regola con patto espresso di riserva dell'ipoteca: il creditore dichiara di mantenere l'ipoteca anche dopo la novazione, conservando il grado originario a garanzia della nuova obbligazione. In assenza di tale riserva, la nuova obbligazione è chirografaria, poiché l'ipoteca è venuta meno con la novazione. Fattispecie rilevanti: 1) rinegoziazione del mutuo con modifica del tasso o della durata; 2) accordo di ristrutturazione del debito; 3) surroga del mutuo con nuova banca (portabilità ex L. 40/2007).

Profili applicativi

Il problema della sopravvivenza dell'ipoteca alla novazione è di grande rilievo pratico nelle ristrutturazioni debitorie: chi rinegozia un mutuo deve verificare se la nuova obbligazione è configurata come novazione (che estingue l'ipoteca) o come semplice modifica delle condizioni (che la conserva). La portabilità del mutuo (surrogazione ex L. 40/2007) non è novazione: l'ipoteca rimane iscritta a favore della nuova banca per annotazione, senza perdita di grado.

In sintesi

La novazione dell'obbligazione estingue l'ipoteca per il suo carattere accessorio, salvo espressa riserva delle parti; la surrogazione del mutuo per portabilità non costituisce novazione e conserva l'ipoteca con il grado originario.