Art. 2847 C.C. – Durata dell’efficacia dell’iscrizione

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data.

L'effetto cessa se l'iscrizione non è rinnovata prima che scada detto termine. ((172))

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AGGIORNAMENTO (172)

Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 , convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 , ha disposto (con l'art. 13, comma 8-sexies) che "Ai fini di cui all' articolo 2878 del codice civile , e in deroga all' articolo 2847 del codice civile , se il creditore è soggetto esercente attività bancaria o finanziaria, l'ipoteca iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratto di mutuo si estingue automaticamente alla data di avvenuta estinzione dell'obbligazione garantita".

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2847 c.c. disciplina la durata e il rinnovo dell'iscrizione ipotecaria: l'iscrizione dell'ipoteca conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. Se l'iscrizione non viene rinnovata prima della scadenza del ventennio, l'ipoteca si estingue. L'estinzione dell'ipoteca per mancata rinnovazione comporta la perdita del grado di iscrizione.

Durata dell'iscrizione ipotecaria e rinnovo

Il regime temporale dell'ipoteca presenta i seguenti aspetti:

  • Durata ventennale: ogni iscrizione ipotecaria ha efficacia per 20 anni dalla data dell'iscrizione. Trascorso questo termine senza rinnovo, l'ipoteca decade automaticamente.
  • Rinnovo: per mantenere il grado acquisito, il creditore ipotecario deve procedere al rinnovo dell'iscrizione prima della scadenza del ventennio. Il rinnovo si esegue con apposita formalità nei registri immobiliari e conserva il grado originario dell'ipoteca. Se il rinnovo avviene dopo la scadenza, l'ipoteca viene reiscritta con un nuovo grado (quello che spetta alla data della reiscrizione), perdendo la priorità originaria.
  • Cause di estinzione dell'ipoteca (art. 2878): oltre alla mancata rinnovazione, l'ipoteca si estingue per: 1) cancellazione dell'iscrizione; 2) prescrizione del credito garantito; 3) perimento del bene ipotecato; 4) consolidazione (riunione nella stessa persona del creditore ipotecario e del proprietario del bene); 5) rinuncia del creditore ipotecario; 6) espropriazione forzata (l'aggiudicazione del bene libera il bene da tutte le ipoteche, con distribuzione del ricavato).

Profili applicativi

Il monitoraggio delle scadenze delle iscrizioni ipotecarie è fondamentale nella gestione bancaria del credito: una banca che eroga un mutuo ventennale deve rinnovare l'ipoteca prima della scadenza del ventennio, pena la perdita del grado e della garanzia. Nella pratica, il rinnovo viene effettuato automaticamente dagli istituti di credito tramite sistemi di monitoraggio delle scadenze. Per i creditori privati, la dimenticanza del rinnovo è un rischio reale.

In sintesi

L'iscrizione ipotecaria ha efficacia per 20 anni dalla sua data (art. 2847). Il mancato rinnovo prima della scadenza estingue l'ipoteca e il creditore perde il grado acquisito. Il rinnovo tempestivo conserva il grado originario; il rinnovo tardivo equivale a una nuova iscrizione con grado inferiore rispetto alle ipoteche già iscritte.