Art. 2848 C.C. – Nuova iscrizione dell’ipoteca

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Nonostante il decorso del termine indicato dall'

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2848 c.c. disciplina l'ipoteca sulle navi, sugli aeromobili e sui veicoli, stabilendo le norme che si applicano in via generale a questi beni mobili registrati. La norma rappresenta un'eccezione al principio che l'ipoteca grava solo su beni immobili, estendendo l'istituto a categorie di beni la cui disciplina speciale ne riconosce la funzione di garanzia reale.

Ipoteca su beni mobili registrati: navi e aeromobili

I beni mobili registrati (navi, aeromobili, autoveicoli) sono assimilati agli immobili ai fini della costituzione di garanzie reali, in virtù dei rispettivi registri pubblici che consentono la pubblicità dei vincoli. Per le navi è previsto il sistema dell'ipoteca navale, disciplinato dal Codice della navigazione (artt. 565 e ss. cod. nav.): l'iscrizione avviene nei registri delle capitanerie di porto; il grado è determinato dalla data di iscrizione. Per gli aeromobili, il sistema è analogo (artt. 1027 e ss. cod. nav.): iscrizione nel registro aeronautico nazionale. Le disposizioni del codice civile sull'ipoteca si applicano in via sussidiaria, salvo le specificazioni contenute nelle normative speciali.

Profili applicativi

L'ipoteca navale e quella aeronautica sono utilizzate nel finanziamento di flotte e nel credito marittimo: le banche che finanziano l'acquisto di navi o aeromobili iscrivono ipoteca nel registro di settore per garantire il rimborso del prestito. Le regole speciali sui registri e sulla pubblicità consentono ai creditori internazionali di tutelare le proprie ragioni anche in caso di trasferimento dell'unità all'estero.

In sintesi

L'ipoteca si estende ai beni mobili registrati (navi, aeromobili) in ragione dei rispettivi registri di pubblicità; si applicano le discipline speciali del codice della navigazione, con applicazione sussidiaria del codice civile.